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Codice della crisi: nuove modifiche vicine all’entrata in vigore

Lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 17.03.2022 per la revisione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), riscrive numerosi articoli, ai fini di meglio armonizzare le norme alla direttiva (UE) 2019/1023, intervenire per la semplificazione e il riassetto della normativa vigente e coordinare tra loro le varie norme. Spiccano tra le principali modifiche:
una più accurata definizione degli obblighi degli imprenditori di dotarsi di misure e assetti idonei a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte;
l’integrale stralcio del titolo II, Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi e la sua sostituzione con la Composizione negoziata della crisi, già introdotta con il D.L. 118/2021 e in vigore dal 15.11.2021;
la previsione di un nuovo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO), mediante il quale il debitore può prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione in classi degli stessi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, distribuendo il ricavato del piano anche in deroga alla normativa civilistica sulla responsabilità patrimoniale, sul concorso dei creditori e sulle cause di prelazione, purché la proposta sia approvata dall’unanimità delle classi.
In merito al primo punto, il nuovo testo (art. 3) dispone che le misure e gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati dagli imprenditori devono consentire di:
rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale;
verificare la non sostenibilità dei debiti e l’assenza di prospettive di continuità aziendale per i 12 mesi successivi e i segnali di allarme indicati nello stesso articolo. L’estensione del periodo temporale a 12 mesi è coerente con la nuova definizione di crisi prevista dal Codice;
ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento disponibile sulla piattaforma telematica nazionale accessibile alle imprese iscritte nel Registro delle Imprese attraverso il sito Internet di ciascuna C.C.I.A.A.
Costituiscono segnali di allarme l’esistenza di:
debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
una delle determinate posizioni debitorie verso creditori pubblici qualificati (art. 25-novies, c. 1).
Con l’Informativa 4.05.2022, n. 43 il CNDCEC ha segnalato di aver inviato ai Presidenti delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, all’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia e al Presidente della Commissione per l’elaborazione di proposte di interventi sul Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, un documento elaborato con Confindustria contenente osservazioni sullo schema di decreto legislativo in discorso. In esse viene sostenuta la necessità di innalzare, anche in funzione delle dimensioni aziendali, i valori soglia per la rilevanza dei debiti verso i creditori pubblici qualificati, ritenuti eccessivamente ridotti, in particolare per il debito Iva e disapprovata l’inclusione nel perimetro di questi ultimi creditori anche dell’Inail.
Altre riflessioni critiche del documento concernono l’istituzione del PRO, strumento che verrà ad affiancarsi ai numerosi altri strumenti giudiziali e stragiudiziali che “continuano ad avere discipline autonome e separate e tra i quali sembra mancare una logica di modularità”.