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Via Murano, 8 
Catanzaro Lido 88100

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Cnpadc: aperto lo sportello per l’indennità di 200 euro

Nella propria home page la Cassa dei dottori commercialisti comunica che è stato approntato online, all’interno dell’area riservata, il servizio IUT per la presentazione della domanda dell’indennità una tantum prevista in via eccezionale per l’anno 2022 dall’art. 33 D.L. 17.05.2022, n. 50 (convertito con L. 91/2022) e finalizzata al sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi. I criteri e le modalità di concessione dell’indennità sono stati definiti dalle disposizioni del successivo decreto del Ministero del Lavoro emanato il 19.08.2022 di concerto con il MEF. Hanno titolo all’indennità prevista dal predetto art. 33, disciplinata dal D.M. 19.08.2022 ed erogabile solo su domanda, coloro che:
non hanno fruito dell’indennità di cui agli artt. 31 (indennità una tantum per lavoratori dipendenti) e 32 (indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti) dello stesso D.L. 50/2022;
risultano già iscritti alla Cassa al 18.05.2022, con partita Iva e attività lavorativa avviata entro la medesima data;
hanno effettuato entro il 18.05.2022 almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla Cassa con competenza a decorrere dall’anno 2020. Tale requisito non si applica agli iscritti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro il 18.05.2022;
hanno percepito nel periodo di imposta 2021 un reddito complessivo non superiore a € 35.000. Dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Pertanto, il valore reddituale da considerare ai fini del riconoscimento dei benefici in oggetto è quello del reddito complessivo, come rilevato nel modello “Redditi Persone fisiche 2022”, dato dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1 colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale (rigo RN 2);
non sono iscritti anche all’Inps per diversa attività lavorativa (nel qual caso è obbligatorio presentare la domanda di indennità esclusivamente all’Inps);
non hanno presentato per il medesimo fine istanza ad altro Ente previdenziale obbligatorio;
non sono titolari di una pensione. È comunque data la possibilità di presentare domanda di indennità una tantum anche ai titolari di pensione con decorrenza successiva al 30.06.2022 (esclusi dall’indennità una tantum di € 200 per i pensionati di cui all’art. 32 D.L. 50/2022) per il cui accoglimento la Cassa ha necessità di ulteriori indicazioni.
Il D.M. 19.08.2022 fissa in € 200,00 l’importo dell’indennità e l’art. 20 D.L. 23.09.2022, n. 144 incrementa tale importo di € 150,00 per coloro che nel periodo di imposta 2021 hanno percepito un reddito complessivo non superiore a € 20.000.
Al fine di consentire agli interessati di presentare un’unica domanda, la Cassa prevede la possibilità di indicare lo scaglione di reddito 2021 di appartenenza. La Cassa, ai sensi dell’art. 4 D.M. 19.08.2022, corrisponderà l’indennità una tantum sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e procederà successivamente alle verifiche: in caso di dichiarazioni non veritiere saranno attivate le successive attività di recupero delle indennità indebitamente percepite.
Le domande vanno presentate esclusivamente online e devono essere corredate di copie di un documento d’identità e del codice fiscale. Sono ritenute inammissibili le domande pervenute in forma cartacea o con modalità diverse da quelle stabilite dalla Cassa.