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Cessione dei crediti e sconto in fattura: si riparte

Come si apprende direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate, è presente la versione 1.1.1 del 25.11.2021 del software per la compilazione delle comunicazioni per la cessione dei crediti e lo sconto in fattura di cui all’art. 121, D.L. 34/2020. L’aggiornamento si è reso necessario in relazione all’apertura della stessa Agenzia contenuta in una recente risposta alle domande frequenti (FAQ) aggiornate alla data del 22.11.2021, dopo l’emanazione del D.L. 157/2021 (“decreto Antifrodi”).
Si ricorda, infatti, che il nuovo comma 1-ter dell’art. 121 D.L. 34/2020, come introdotto dall’art. 1, c. 1, lett. b) D.L. 157/2021 (decreto Antifrodi) dispone che il beneficiario delle detrazioni, se vuole optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, deve ottenere il visto di conformità e l’asseverazione, a cura di un tecnico abilitato, della congruità delle spese sostenute ai sensi dell’art. 119, c. 13-bis D.L. 34/2020, anche per i bonus ordinari.
L’Agenzia delle Entrate, quindi, analizzando i contenuti del nuovo comma 1-ter e nel pieno rispetto del legittimo affidamento dei contribuenti, ha chiarito che i beneficiari dei bonus edilizi, che hanno ricevuto le fatture dai fornitori, assolto i pagamenti ed esercitato l’opzione per la cessione, mediante la sottoscrizione di un contratto tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante relativa annotazione sul documento, anteriormente al 12.11.2021 (data di entrata in vigore del D.L. 157/2021), anche se non hanno provveduto all’invio della comunicazione telematica dell’apposito modello alle Entrate, possono eseguire l’operazione senza richiedere l’apposizione del visto di conformità e senza l’ottenimento dell’asseverazione di congruità, anche in relazione a quelle già inoltrate fino all’11.11.2021.
Si è reso necessario, quindi, l’aggiornamento della procedura informatica, tenendo conto di quanto precisato; l’Agenzia delle Entrate ha introdotto la nuova versione del software che permette di compilare e trasmettere la comunicazione degli interventi riferiti sia alle singole unità immobiliari che alle parti comuni degli edifici e consente la creazione del relativo file.
Quindi, se fino all’aggiornamento del software le comunicazioni risultavano bloccate per l’assenza del visto richiesto, con la nuova versione risulta possibile presentare le comunicazioni per tutte le tipologie presenti, con o senza visto, in tale ultimo caso perché, come detto, perfezionate in data anteriore al 12.11.2021.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nelle more dell’adozione del provvedimento del Ministero della Transizione Ecologica, richiesto dal c. 13-bis, anche per i bonus ordinari, per espresso richiamo dell’art. 121, c. 1-ter, lett. b) D.L. 34/2020, resta valido il noto D.M. 6.08.2020 (“decreto Requisiti”) ma che, in attesa del nuovo provvedimento indicato, la congruità delle spese può essere attestata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali Camere di commercio o, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
Di fatto, stante la riapertura dell’Agenzia all’invio del modello di comunicazione per la cessione e lo sconto, pare ora possibile cedere e/o ottenere lo sconto in fattura anche per i bonus ordinari, rilasciando il visto di conformità sul modello e ottenendo l’asseverazione di congruità delle spese da parte del tecnico, sebbene elaborata sulla base dei prezziari vigenti o delle altre fonti disponibili, naturalmente per le spese sostenute dal 12.11.2021 e non per quelle sostenute in data anteriore per le quali sono state ricevute anche le relative fatture.