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Buoni benzina 2022: i chiarimenti delle entrate

Datori di lavoro coinvolti – A differenza di quanto previsto inizialmente dal D.L. 21/2022, che si rivolgeva a una più ristretta platea di “aziende private”, la legge di conversione ha esteso la possibilità di riconoscere buoni a tutti i dipendenti di “datori di lavoro privati”: rispetto a questo, la circolare 27/E ha sottolineato come tale locuzione si riferisca ai datori che operano nel “settore privato” (circolare 15.06.2016, n. 28/E), con la conseguente esclusione delle amministrazioni pubbliche.
Rientrano, anche:
gli enti pubblici economici;
tutti i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, laddove dispongano di propri lavoratori dipendenti.
Lavoratori – Sarà possibile riconoscere i buoni a tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla tipologia contrattuale applicata al rapporto, con la sola esclusione di rapporti non subordinati, quali co.co.co., amministratori o tirocini.
Non sono previsti, inoltre, tetti di reddito o altre limitazioni.

Tipologie di buoni – I buoni benzina sono erogazioni per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (benzina, gasolio, GPL e metano): si noti, inoltre che, come chiarito dalla circolare, in ragione della volontà del legislatore e al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli, anche l’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici rientra nel beneficio.
I buoni, infine, potranno essere in formato cartaceo o elettronico, purché riportanti il valore nominale.

Modalità e tempistiche di riconoscimento – Ciascun datore potrà corrispondere i buoni sin da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti, anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, sempreché gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato; soltanto in quest’ultimo caso, infatti, l’erogazione dovrà avvenire in esecuzione dei contratti collettivi aziendali o territoriali, ex art. 51 D.Lgs. 81/2015.
La circolare 27/E, peraltro, si sofferma proprio su questa particolare casistica nella sua parte conclusiva.

Trattamento fiscale – Ai fini della tassazione, la norma riconduce i buoni benzina nell’ambito di applicazione dell’art. 51, c. 3, ultimo periodo del Tuir, secondo cui non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro; se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito, con la conseguenza per il datore, in sede di conguaglio, di dover procedere all’assoggettamento a tassazione del valore complessivo (e non solo la quota eccedente).
Rispetto a questo, la relazione illustrativa dell’art. 2 D.L. 21/2022 precisa che il bonus benzina di 200 euro, sottoposto comunque alla disciplina dell’art. 51, c. 3 del Tuir, rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista: la circostanza che il lavoratore dipendente già usufruisca di altri beni e servizi non osta, quindi, all’applicazione della disciplina in esame.
Ne consegue che l’azienda possa riconoscere:
beni in natura di qualsiasi tipo per un massimo di 258,23 euro: superata questa soglia, per il Tuir l’intero importo riconosciuto diverrà imponibile sia ai fini contributivi sia fiscali;
beni in natura di qualsiasi tipo per un massimo di 258,23 euro e, in aggiunta, altri 200 di buoni benzina/carburante: superate queste soglie, per il Tuir, gli interi importi diverranno imponibili sia a fini contributivi sia fiscali;
buoni benzina per un totale di 458,23 euro (258,23+200): superata questa soglia, per il Tuir l’intero importo riconosciuto diverrà imponibile sia ai fini contributivi sia fiscali.
Gestione contabile e indicazione nel LUL – Sotto il profilo contabile, considerato che l’eventuale superamento delle soglie fissate da ciascuna delle 2 discipline comporta, in linea di principio, l’integrale tassazione delle erogazioni effettuate a favore del dipendente, le stesse devono essere conteggiate e monitorate in maniera distinta.
All’interno del LUL si consiglia, dunque, di esporre in maniera separata i diversi beni riconosciuti, qualsiasi sia la natura degli stessi.
Più particolare, con il cedolino paga di competenza, sarà necessario indicare:
buono benzina ex art. 2 D.L. 21/2022 (fino a 200 euro);
beni e servizi art. 51, c. 3 del Tuir per l’eventuale altro bene o ulteriore buono benzina fino a 258,23 euro.
Inoltre, considerato che la diposizione in esame è riferita esclusivamente all’anno 2022, bisogna evidenziare come si considerino percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12.01 del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (principio di cassa allargato).
Quindi, l’esenzione di cui all’art. 2 D.L. 21/2022 trova applicazione per i buoni o i titoli analoghi assegnati (inteso come momento nel quale entrano nella disponibilità del soggetto) ai dipendenti nel corso dell’anno 2022 e nei primi 12 giorni dell’anno 2023, pur considerando che il lavoratore, poi, potrà utilizzarli in qualsiasi momento successivo al riconoscimento medesimo.

Il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante, infine, è integralmente deducibile dal reddito d’impresa, sempreché l’erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.