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Bonus pubblicità 2021: le prenotazioni dal 1 al 31 ottobre.

Aggiornate al 24 settembre le istruzioni per la domanda del bonus pubblicità 2021. Nelle istruzioni è specificato che:
per l’anno 2021, la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta è presentata dal 1° al 31 ottobre 2021. Le comunicazioni trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2021 restano comunque valide e il relativo credito d’imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà rideterminato con i nuovi criteri previsti per l’anno 2021;
in base alle modifiche effettuate dal Decreto Sostegni bis, che per gli anni 2021 e 2022, il bonus viene riconosciuto nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Ricordiamo che con comunicato di ieri 31 agosto diffuso sul proprio sito internet il Dipartimento per l’informazione
e l’editoria comunicava che, a causa degli interventi di aggiornamento della piattaforma telematica a seguito delle modifiche introdotte dall’art 67 comma 10 del DL n 73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, si rende necessario posticipare il periodo per l’invio della comunicazione per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2021 (“prenotazione”).
L’invio della comunicazione telematica per l’accesso al bonus pubblicità 2021 è spostata nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2021 anziché dal 1° al 30 settembre 2021.
Resta invariata la modalità per la presentazione del modello che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura che di seguito si specifica. L’ultima parte dell’articolo 67 del DL 73/2021, modifica il “Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari” prevedendo che per gli anni 2021 e 2022 il credito d’imposta sia concesso nella misura unica del 50% sull’intero valore dell’investimento, anziché sul 75% del solo valore incrementale dell’investimento entro il limite massimo di 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Il beneficio è così suddiviso:
65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online,
25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Con tali disposizioni si intende “allineare” la disciplina del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari sulle emittenti radiofoniche e televisive, per il biennio 2021 – 2022, a quella vigente per gli investimenti pubblicitari sui giornali, ripristinando così il parallelismo tra settore stampa e settore radiotelevisivo che ha caratterizzato costantemente la misura in argomento.
Si prevede anche la riapertura dei termini per l’invio della comunicazione telematica di accesso alla procedura, visto che la nuova disposizione entra in vigore successivamente alla scadenza del termine della presentazione delle domande per il corrente anno 2021, fissato al 31 marzo di ogni anno. Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE) o con le credenziali Entratel e Fisconline.
In particolare:
dal 1° al 31 marzo per il quale si chiede l’agevolazione: è necessario inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell ‘anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato;
dal 1° al 31 gennaio successivo: i soggetti che hanno inviato la “comunicazione per l’accesso” debbono inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno agevolato. Per il solo anno 2021, la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 ottobre 2021. Restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021, sulle quali il calcolo per la determinazione del credito d’imposta sarà automaticamente effettuato sulla base delle intervenute disposizioni normative relative all’anno 2021. Fonte: fiscoetasse.com