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Bonus facciate: nessuna proroga ma possibile ultimare i lavori nel 2022

Con l’approvazione del Documento programmatico di bilancio 2022 il Governo pare non intenda prorogare il bonus facciate.
Ciò non toglie però che si possa concludere i lavori già in corso, almeno nel caso dello sconto in fattura, oltre il 2021 a condizione che il saldo della fattura residuo da dare all’impresa sia pagato effettivamente entro il termine del 31 dicembre. Questo chiarimento arriva dalla risposta del sottosegretario al Mef, durante il question time in Commissione Finanza della Camera.
Si tratta di un chiarimento e non di una norma pertanto si attendono definitive conferme nella legge di bilancio, ma il documento del Mef lascia credere che ci sia questa possibilità per il bonus facciate in scadenza.
L’oggetto del quesito era «concernente la possibilità di fruire del c.d. bonus facciate a seguito dell’emissione della fattura a saldo da parte della ditta, con il pagamento del corrispondente 10 per cento che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura, entro la scadenza di dicembre, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori, che potranno essere completati anche successivamente».
Il Mef replica che «È possibile optare per lo sconto in fattura anche laddove per gli interventi agevolabili con il bonus facciate non sia previsto un pagamento per stato di avanzamento lavori. Qualora non siano previsti Sal può essere esercitata l’opzione per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati. Tale condizione sarà ovviamente verificata dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo». Ricordiamo che il bonus facciate è un’agevolazione fiscale concessa ai titolari di un diritto reale su un immobile, sul quale si svolgono lavori di conservazione della facciata esterna visibile dalla strada.
Per usufruire del bonus facciate occorre essere:
proprietari dell’immobile
conduttore
nudo proprietario
usufruttuario
o averlo in godimento mediante il comodato d’uso, gratuito o oneroso.
L’immobile su cui effettuare i lavori deve essere esistenti, ossia, lavori di demolizione e ricostruzione o lavori di costruzione ex novo di un edificio, non permettono di poter godere del beneficio fiscale del bonus facciate.
Inoltre l’immobile deve essere presente sul territorio nazionale e deve trovarsi nelle zone A e B, individuate dal DM 1444/68 o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Secondo il documento programmatico e le varie indiscrezioni sulla legge di bilancio il superbonus 110% sarà prorogato al 31 dicembre 2023.
La proroga però sarà limitata a certe categorie quali, si ipotizza, i condomini e agli Istituti autonomi case popolari (o equivalenti).
Saranno escluse dal rinnovo le villette e le altre tipologie di immobili che potranno godere del beneficio soltanto fino al 2022:
gli edifici unifamiliari
e quelli composti da due a quattro unità immobiliari indipendenti e distintamente accatastate.
Si attendono definitive conferme. Fonte: fiscoetasse.com