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Bonus edilizi, si cambia ancora

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 20.05.2022, arriva al traguardo la conversione in legge del D.L. 21/2022, con il quale viene introdotta un’ulteriore stretta agli incentivi fiscali connessi al superbonus e agli altri bonus edilizi. È un’agevolazione che non trova pace e ormai si fa fatica a contare le modifiche che si sono succedute in questi 2 anni di vigenza della norma. Quindi, si cambia ancora. Con il decreto citato (art. 10-bis), si introduce l’obbligo della qualificazione SOA per le imprese che effettueranno gli interventi agevolabili con il superbonus 110% e, in caso di opzione di cui all’art. 121 D.L. 34/2020 (cessione del credito o sconto in fattura), anche per gli altri bonus edilizi minori (laddove la cessione sia consentita).
La norma prevede un periodo transitorio e, in particolare, dispone che ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali degli artt. 119 e 121, D.L. 19.05.2020, n. 34, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a € 516.000, a decorrere dal 1.01.2023 e fino al 30.06.2023, debba essere affidata ad imprese con i seguenti requisiti:
possesso della qualificazione SOA alla data di sottoscrizione del contratto di appalto (o di subappalto);
in mancanza, dimostrazione dell’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della qualificazione SOA, alla data di sottoscrizione dell’appalto (o del subappalto).
A decorrere dal 1.07.2023, il possesso della qualificazione SOA per i lavori superiori all’importo sopra indicato sarà in ogni caso condizione necessaria per il riconoscimento della detrazione fiscale connessa ai lavori che danno diritto alla detrazione maggiorata del 110%, sia in caso di detrazione in dichiarazione che di opzione ai sensi dell’art. 121. Per i bonus edilizi minori, come già detto, l’obbligo sarà limitato ai soli casi di opzione per cessione o sconto in fattura.
Sicuramente una complicazione in più ma, tra le tante modifiche viste in questi due anni, questa sembra essere finalizzata a una selezione qualitativa delle imprese affidatarie in caso di lavori per importi di una certa rilevanza. Si ricorda che gli organismi di attestazione SOA sono società autorizzate dall’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell’art. 84 del Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016).
Il tenore della norma lascia chiaramente intendere che non c’è tempo da perdere, perché in caso di contratti sottoscritti dopo l’entrata in vigore della legge, se l’impresa affidataria non riesce ad ottenere l’attestazione o dimostrare di aver avviato le procedure, si rischia di perdere la detrazione sulle spese sostenute già dal 1.01.2023. Le imprese potenzialmente interessate dovranno muoversi subito e stipulare un contratto con un organismo di attestazione qualificato prima di sottoscrivere nuovi contratti di appalto per importi superiori a € 516.000.
Se il rilascio della certificazione SOA non si dovesse perfezionare, le spese sostenute dal committente nel periodo transitorio resteranno salve, ma dal 1.07.2023, ogni beneficio sarà perso. Restano esclusi dal nuovo obbligo i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione (21.05.2022) e i contratti di appalto o subappalto aventi data certa ex art. 2704 C.C. anteriore a tale data. Ovviamente, restano esclusi i lavori oggetto di bonus edilizi minori in caso di utilizzo della detrazione in dichiarazione dei redditi.