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Bonus affitto per i giovani

L’art. 1, c. 155 L. 30.12.2021, n. 234 ha innovato la disciplina in epigrafe, sostituendo il c. 1-ter dell’art. 16 del Tuir e, per l’effetto, dall’anno d’imposta 2022, ai giovani (di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti) con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione avente ad oggetto un’unità immobiliare o sua porzione da destinare a propria residenza, è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda di 991,60 euro per i primi 4 anni di durata contrattuale. Se superiore, la detrazione è pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione.
L’aspetto innovativo rispetto alla precedente formulazione è sintetizzabile in 5 punti essenziali:
il requisito anagrafico per usufruire della detrazione passa da 30 a 31 anni non compiuti;
la detrazione compete anche nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto una porzione dell’unità immobiliare (esemplificando, una stanza);
il periodo di spettanza del beneficio aumenta, riguardando i primi 4 anni (in precedenza, 3) del contratto, purché il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma. Il rispetto dei requisiti deve essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si chiede di fruire dell’agevolazione (circolare 4.04.2008, n. 34/E, risposta 9.1). Pertanto, se il contribuente soddisfa i suddetti requisiti nel primo periodo d’imposta, occorre verificare che gli stessi siano presenti anche in ognuno dei 3 periodi d’imposta successivi, al fine di fruire della detrazione in ciascuno di essi. Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d’imposta. Ad esempio, se si compiono 31 anni in data 30.06.2022 e si stipula il contratto di locazione in data precedente, si ha diritto a fruire della detrazione, nel rispetto degli altri requisiti, limitatamente al periodo d’imposta 2022; qualora, invece, si stipuli il contratto di locazione il 30.06.2022 o successivamente, non si potrà beneficiare dell’agevolazione;
l’immobile per il quale spetta l’agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario (la versione precedente prevedeva che l’immobile fosse adibito ad “abitazione principale” dello stesso);
si prevede una detrazione più elevata, pari al valore maggiore tra l’importo forfetario di 991,60 euro (previsto anche dalla precedente versione della disposizione) e il 20% dell’ammontare del canone, comunque nel limite di 2.000 euro. Ad esempio, in caso di contratto con canone annuo stabilito a 10.800 euro (900 euro al mese), si ha diritto alla detrazione massima di 2.000 euro, poiché il 20% di 10.800 euro (2.160 euro) supera l’importo massimo riconoscibile come detrazione; invece, per un canone annuo di 4.200 euro (350 euro al mese), il bonus spetta nella misura minima di 991,60 euro, poiché il 20% di 4.200 euro (840 euro) è inferiore all’importo minimo riconoscibile. Tali importi devono essere rapportati al numero dei giorni nei quali l’immobile è stato adibito a residenza del locatario. In linea con quanto previsto dalla precedente normativa, resta fermo che, per fruire del beneficio, è necessario:
stipulare un contratto di locazione ai sensi della L. 9.12.1998, n. 431;
che l’immobile adibito a residenza del locatario sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti.
È confermato, invece, il vigente limite di reddito: pertanto, la detrazione spetta se il reddito complessivo non è superiore a 15.493,71 euro ed è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione. Nel caso in cui il contratto sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i requisiti di età previsti dalla norma, solo quest’ultimo può fruire della detrazione in esame per la sua quota. Restano fermi, per quanto compatibili, i chiarimenti resi con la circolare n. 7/E/2021.