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Bilancio abbreviato o delle micro imprese, condizioni e parametri

Gli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c. stabiliscono semplificazioni relative sia alla stesura dei documenti che compongono il bilancio (stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa), sia ai criteri di valutazione.
Così, ad esempio, in luogo del criterio del costo ammortizzato (art. 2426 c.c.), le società che redigono il bilancio in forma abbreviata/micro possono iscrivere i titoli al costo d’acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
Resta sempre la facoltà di redigere comunque una tipologia di bilancio di rango superiore oppure di utilizzare le suddette forme più sintetiche, maggiormente dettagliate però su alcune aree di bilancio ritenute più significative.
Il bilancio abbreviato o quello per le microimprese possono essere redatti dalle società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che non hanno superato almeno 2 dei seguenti parametri (non necessariamente coincidenti) in 2 esercizi consecutivi:
totale attivo: bilancio micro 175.000 euro; bilancio abbreviato 4.400.000 euro;
ricavi vendite e prestazioni: bilancio micro 350.000 euro; bilancio abbreviato 8.800.000 euro;
dipendenti medi occupati nell’esercizio: bilancio micro 5 unità; bilancio abbreviato 50 unità.
Per le società neocostituite il superamento dei limiti dimensionali va verificato nel 1° esercizio di attività.
Quindi una società costituita nel corso del 2021 potrebbe redigere il bilancio in forma abbreviata già a partire dal 2021 in caso di mancato superamento di almeno 2 delle soglie indicate nel medesimo esercizio.
La locuzione “2 esercizi consecutivi” ha generato invece alcuni dubbi, per le società in attività, nell’individuare l’esercizio a decorrere dal quale è possibile redigere il bilancio in forma abbreviata.
La dottrina prevalente, tra cui Assonime con la circolare 9/2009, ha riconosciuto tale possibilità già a partire dal 2° esercizio consecutivo in cui le condizioni richieste sono rispettate: una società può dunque procedere in tal senso a partire dal bilancio 2021, se almeno 2 dei 3 parametri previsti non fossero stati superati negli esercizi 2020 e 2021.
L’orientamento del CNDCEC appare più prudente: con il documento di novembre 2012, è stato infatti ritenuto più opportuno avvalersi della facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata a partire dal bilancio relativo all’esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati per la seconda volta i limiti: una società potrebbe quindi farlo a partire dal bilancio 2021, se almeno 2 dei 3 parametri previsti non fossero stati superati negli esercizi 2019 e 2020.
La Fondazione Nazionale Commercialisti nei documenti del 15.01.2016 e del 30.09.2016 ha confermato tale impostazione prudenziale.
In definitiva, è possibile individuare nel prudente apprezzamento degli amministratori una valutazione di opportunità, o meno, di procedere non appena possibile alla stesura di un bilancio abbreviato oppure attendere un altro esercizio, onde verificare il consolidamento nel tempo della riduzione dei parametri di riferimento. Come approccio alternativo, potrebbe suggerirsi, al momento di prendere la decisione, una verifica sulla tendenza dell’esercizio in corso, per confermare o meno la persistenza dei ridotti parametri di riferimento.
Per quanto concerne invece il passaggio dal bilancio abbreviato a quello ordinario, il superamento in un esercizio di 2 dei limiti sopra indicati, non necessariamente coincidenti, per una società che redige il bilancio in forma abbreviata non implica la necessità di redigerlo in forma ordinaria: l’obbligo infatti sussiste solo quando, per il 2° esercizio consecutivo, sono superati 2 dei 3 citati parametri, che possono anche non essere gli stessi.
In merito ai parametri di riferimento, il totale dell’attivo patrimoniale deve essere considerato al netto dei fondi rettificativi (fondi di ammortamento e di svalutazione) iscritti a riduzione delle voci cui afferiscono.
Quanto al 2° parametro, vanno considerati solo i ricavi derivanti dalle vendite e dalle prestazioni caratteristiche (voce A.1 del conto economico), anch’essi da computarsi al netto di resi, sconti, abbuoni e premi.
Per i dipendenti occupati, il numero medio va calcolato effettuando la media giornaliera e senza considerare il semplice valore medio.
Ad esempio, nel caso di 40 dipendenti impiegati per 150 giorni e 50 dipendenti per 250, i dipendenti occupati in media durante l’esercizio vanno così calcolati: [(40 x 150) + (50 x 250)] / 365 = 50,68.
Nel caso di impiego di lavoratori part-time, in proporzione all’orario svolto rapportato al tempo pieno.