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Al via il credito d’imposta per autotrasportatori

Tra le varie misure di sostegno alle attività delle imprese introdotte dal D.L. 17.05.2022, n. 50, convertito con modificazioni nella L. 91/2022, rientra il credito di imposta a favore degli autotrasportatori, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento eccezionale causato dalla guerra in Ucraina del prezzo del gasolio utilizzato come carburante. Queste le principali regole contenute nell’art. 3.

Soggetti beneficiari: imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all’art. 24-ter, c. 2, lett. a) D.Lgs. 504/1995. Possono quindi accedere all’agevolazione i seguenti soggetti che esercitano attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate:
persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione Europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione Europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
Entità del contributo: 28% della spesa sostenuta nel I° trimestre 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di determinate classi ambientali, utilizzati per l’esercizio delle predette attività, al netto dell’Iva, comprovato dalle relative fatture d’acquisto.

Classe ambientale: categoria Euro 5 o superiore. La misura intende quindi favorire solo i veicoli più puliti e meno inquinanti.

Modalità di utilizzo: il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/1997, mediante presentazione del modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 13.07.2022 sono stati definiti i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie. La domanda per accedere all’agevolazione va presentata attraverso un’apposita piattaforma predisposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Esclusioni: il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 del Tuir.

Possibilità di cumulo: il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Oneri stimati: sulla base dei consumi di gasolio registrati nel I° trimestre 2021 e del prezzo medio, netto d’Iva, del I° trimestre 2022, sono stati quantificati in € 496,9 milioni.

Con lo stesso art. 3, c. 5, è stata disposta l’abrogazione della precedente misura agevolativa prevista dall’art. 17 D.L. 21/2022, che aveva istituito un fondo di € 500 milioni per il 2022 da destinare al sostegno del settore dell’autotrasporto.