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Agevolazione all’assunzione di donne e giovani

Buone notizie giungono per i datori di lavoro dalla legge di Bilancio per il 2023 sul fronte delle agevolazioni contributive. Infatti, la L. 197/2022, ai cc. 297 e 298 dell’art. 1, ripropone nella sostanza (ma con qualche miglioramento) le disposizioni già contenute nella L. 178/2020 per l’assunzione di giovani e donne in condizioni di svantaggio. Ma vediamo nel dettaglio le misure introdotte per il 2023.

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’art. 1, c 297 dispone che i datori di lavoro che procederanno ad assumere giovani potranno beneficiare dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali nella misura massima di 8.000 euro all’anno (in precedenza il limite era fissato a 6.000 euro). La durata del beneficio rimane fissata a 36 mesi o 48 mesi nel caso l’assunzione avvenga nelle Regioni del Sud. L’esonero spetta in riferimento a lavoratori che, alla data della prima assunzione incentivata o della trasformazione del contratto da termine a tempo indeterminato non hanno compiuto i 36 anni e non risultano essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Come in passato, l’agevolazione non spetta in caso di assunzione con un contratto di lavoro intermittente o lavoro domestico. Il periodo di riferimento risulta fissato tra il 1.01 e il 31.12.2023.
È opportuno sin da ora ricordare che il beneficio non è immediatamente fruibile in quanto è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108, par. 3, TFUE, mentre rimane sempre in essere l’esonero per assunzione giovani under 30.
Il successivo art. 1, c. 298 della legge di Bilancio per il 2023 ripropone l’esonero contributivo in favore di tutti i datori di lavoro che assumono, nel corrente anno, personale femminile in determinate condizioni di svantaggio. Le donne potenzialmente portatrici del beneficio sono: donne con almeno 50 anni di età disoccupate da oltre 12 mesi; donne di qualsiasi età, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei Fondi strutturali Ue privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; donne di qualsiasi età che svolgono attività in settori economici caratterizzati da un forte disparità occupazionale di genere e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o attività di collaborazione coordinata e continuativa il cui compenso non è superiore a 8.145 euro o lavoro autonomo con reddito annuo non superiore a 4.800 euro.
La durata dell’agevolazione varia in funzione della tipologia del rapporto: 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato. Il beneficio previsto per le assunzioni effettuate nel corso del 2023 è pari al massimo a 8.000 euro (in precedenza il limite era 6.000 euro) e per poterne fruire, l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti. Anche in questo caso prima di utilizzare l’esonero occorrerà attendere specifica autorizzazione della Comunità europea.

In ultimo è opportuno ricordare che la legittima fruizione dei benefici contributivi è subordinato, in primo luogo, al rispetto delle condizioni generali previste dall’art. 1, c. 1175 L. 296/2006, e in secondo luogo il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione disciplinati dall’art. 31, D. Lgs. 150/2015.