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Acquisto agevolato delle auto per i disabili

Le persone affette da disabilità (o i familiari di cui risultano a carico) possono usufruire di diverse agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli a motore.
Le principali misure in vigore sono le seguenti.
Esenzione permanente dal pagamento del c.d. “bollo auto”: si tratta di un’esenzione permanente che la persona disabile (o il familiare cui è a carico) richiede presso l’ufficio tributi dell’ente Regione o al presidio locale dell’Agenzia delle Entrate. Qualora la persona disabile fosse proprietaria di più veicoli, l’esenzione dal pagamento del bollo spetta solamente su uno di questi, la cui targa deve essere specificata nell’apposita modulistica.
Esonero dall’imposta provinciale di trascrizione (IPT) per l’acquisto di auto e moto: le persone che possono usufruire di tale beneficio sono individuate dalla legge e precisamente dagli artt. 8 L. 449/1997 e 30, c. 7 L. 388/2000.
Aliquota Iva al 4% sull’acquisto: questa agevolazione si applica all’acquisto di autovetture nuove e usate, a condizione che non superino determinate specifiche tecniche di cilindrata (2000cc per le auto a benzina o ibride, 2800cc per le auto a diesel o ibride, 150kW per le auto elettriche). L’agevolazione è applicabile anche per acquisti di optional e ricambi, oltre alle prestazioni necessarie per effettuare modifiche e adattamenti. I destinatari di questa disciplina sono i soggetti indicati dall’art. 3 L. 104/1992, ma anche i non vedenti, i sordi e le persone con ridotte capacità motorie. È possibile usufruire dell’agevolazione per un solo veicolo in 4 anni, salva la cancellazione dal PRA del veicolo su cui è già stata applicata. L’aliquota Iva ridotta al 4% si può applicare anche in caso di acquisto in leasing del veicolo, a patto che sia previsto il riscatto al termine della durata della locazione finanziaria.
Un’importante linea guida per quanto riguarda l’agevolazione Iva è stata dettata dalla risposta ad interpello n. 466/2021, secondo cui è possibile presentare al venditore la documentazione che attesta la disabilità o handicap anche successivamente all’acquisto, ma entro un anno dalla data dello stesso, sempre che i presupposti sussistessero anche al momento dell’acquisto stesso. In questo caso il fruitore può legittimamente chiedere una nota di variazione in diminuzione al cedente per il rimborso dell’Iva versata in ecesso.
Detrazione Irpef al 19%: le persone che possono fruire della detrazione sono:
i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
i disabili con ridotte capacità motorie a condizione che i veicoli siano appositamente adattati;
i disabili con handicap psichico titolari dell’indennità di accompagnamento;
le persone non vedenti e non udenti, ma solo con riguardo all’acquisto di autovetture, autoveicoli a uso promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici e autocaravan così come individuati dall’art. 53 del Codice della strada.
Qualora la persona disabile risultasse fiscalmente a carico di un suo familiare, quest’ultimo potrebbe usufruire della detrazione al 19%.
La soglia massima di spesa entro cui può essere applicata la detrazione è pari a € 18.075,99. Si può fruire dell’agevolazione per l’acquisto di un solo veicolo entro un periodo di 4 anni. La detrazione può essere utilizzata per intero nel periodo d’imposta in cui avviene l’acquisto oppure ripartito in 4 quote annuali di pari importo.