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Stop alle cessioni a catena dei crediti con il decreto sostegni-tre

La forte pressione e critica delle associazioni sindacali e del settore edilizio in merito alle cessioni dei crediti da cd. “bonus edilizio” ha avuto come effetto una rivisitazione del D.L. 27.01.2022, n. 4 (cd. Sostegni-ter), che modificando l’art. 121 D.L. 34/2020, aveva introdotto il limite di un’unica cessione dei crediti, eliminando così la facoltà di successiva cessione da parte dei primi acquirenti.
Il legislatore ha recepito con il D.L. 13/2022, perlomeno in parte, le richieste pervenute dagli stakeholders coinvolti nell’ambito dei bonus edilizi, andando a contrastare i tentativi di frode a monte della filiera e non a valle, ampliando il numero delle cessioni successive alla prima, effettuabile a qualunque soggetto (non vigilato), fino ad un numero massimo di altre 2 e solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo. L’aver confermato il limitato numero delle cessioni dei crediti comporterà, comunque, un significativo ridimensionamento nel comparto edile. Mentre l’istituzione del codice identificativo univoco per i crediti, i maggiori controlli e le responsabilità previste in capo agli operatori edili ed i tecnici asseveratori, possono essere letti come misure in contrasto alle operazioni finalizzate all’appropriazione indebita delle agevolazioni fiscali, si può altresì constatare come la limitazione a tre delle cessioni multiple dei crediti indurrà gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari autorizzati all’acquisizione nelle seconde e terze cessioni, a limitare gli acquisti fino a capienza dei propri debiti d’imposta o in base alla possibilità di poter cedere ulteriormente il credito, con evidenti ripercussioni sui committenti e gli operatori edili.
Quanto ai committenti, si pensi a coloro che fanno affidamento esclusivo sulla possibilità di utilizzare la liquidità entrante dalla cessione dei crediti, nella migliore delle ipotesi verrà offerto loro un prezzo di acquisto ribassato a causa dell’eccesso di offerta, e nella peggiore potranno addirittura vedersi negata la possibilità di cessione da parte degli istituti di credito. Gli operatori edili rischieranno di trovarsi in tensione finanziaria, sia nel caso in cui non riescano a cedere i crediti ricevuti a seguito dell’applicazione degli sconti in fattura, sia qualora i committenti non siano in grado di far fronte ai pagamenti dei lavori programmati, o quantomeno di rispettare le scadenze pattuite.
Volendosi concentrare sulle implicazioni del nuovo dettato normativo per gli operatori edili, si possono distinguere conseguenze economiche e finanziarie, in particolar modo nell’applicazione dello sconto in fattura.
Sotto il profilo economico l’incremento dei costi delle forniture e la diminuzione dei prezzi d’acquisto dei crediti, a causa della limitazione nel numero delle cessioni e nella tipologia dei soggetti autorizzati all’acquisto, conducono ad una riduzione della marginalità dei ricavi. Sotto il profilo finanziario gli ulteriori vincoli introdotti, come la previsione della stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, da parte dei tecnici asseveratori, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle stesse asseverazioni, il vincolo della cessione integrale dei crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui ai punti 1 e 2, art. 121, c. 1, D.L. 34/2020 (dal 1.05.2022), oltre a quanto osservato in merito alle logiche d’opportunità all’acquisto da parte degli istituti di credito, potrebbero comportare un sensibile allungamento delle tempistiche di smobilizzo dei crediti. Le imprese edili, inoltre, optando per l’applicazione dello sconto in fattura, a causa del vincolo alla cessione integrale del credito non potranno più applicare politiche finanziarie eterogenee. Le stesse, infatti, non avendo più la facoltà di suddividere il credito d’imposta ricevuto in quota da destinare alla compensazione dei debiti fiscali e quota da destinare alla cessione, sulla base delle proprie specifiche esigenze, saranno limitate nelle scelte strategiche fiscali e finanziarie. Ciò potrebbe comportare una sensibile diminuzione del ricorso allo sconto in fattura, con evidenti implicazioni anche sui potenziali committenti.
In assenza di interventi a favore delle imprese edili, come ad esempio la previsione di una proroga delle scadenze fiscali pagabili in F24 per i soggetti che applicano lo sconto in fattura, si ritiene che per ovviare alle problematiche sopra descritte, una possibile soluzione di compromesso possa essere l’applicazione di sconti in fattura parziali; in tal modo potrebbero essere salvaguardate, seppur in parte, le contrapposte esigenze finanziarie dei committenti e degli operatori.