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Rinnovati i bonus sociali per chi ha isee entro i 15.000 euro

Tra le misure adottate nell’ambito del D.L. 34/2023, spiccano quelle legate al rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas. Il c.d. Decreto Bollette ha ampliato la platea dei destinatari del bonus sociale, intervenendo sulla disposizione che riconosce l’accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale anche ai nuclei familiari con almeno 4 figli a carico e Isee non superiore a 20.000 euro (art. 3, c. 9-bis D.L. 185/2008): dal 2° trimestre 2023 e fino alla fine dell’anno, tale valore è innalzato a 30.000 euro.

Con lo stesso provvedimento è stato, infatti confermato per il 2° trimestre 2023 il potenziamento delle agevolazioni sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e a quelli in gravi condizioni di salute nonché la compensazione per la fornitura di gas naturale (art. 3, c. 9 D.L. 185/2008). Lo sconto sulle bollette di luce e gas quest’anno spetta ai nuclei con indicatore della situazione economica equivalente (Isee) fino a 15.000 euro. Il riconoscimento avviene in maniera automatica, cioè senza dover presentare alcuna istanza: è sufficiente aver prodotto la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) e aver ottenuto l’attestazione dell’Isee. Per le forniture dirette, lo sconto è attribuito nella bolletta mediante applicazione della componente tariffaria negativa; per quelle indirette (generalmente, le forniture di gas condominiali, centralizzate), il bonus è corrisposto a chi ha presentato la Dsu sotto forma di bonifico riscuotibile presso qualsiasi ufficio postale.
L’art. 3 del decreto in commento ha introdotto un nuovo contributo per i clienti domestici residenti diversi da quelli titolari del bonus sociale. La quota sarà fissa per tutti, differenziata però in base alle zone climatiche (art. 2, D.P.R. 412/1993), presumibilmente premiando in misura maggiore chi vive nelle aree più fredde. Spetta, dal 1.10 al 31.12.2023 qualora, con riferimento a ciascuno di quei 3 mesi, la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all’ingrosso risultasse superiore alla soglia di 45 euro/MWh. I criteri per la sua assegnazione saranno definiti da un decreto ministeriale, sulla base del quale l’Arera dovrà determinare le modalità applicative e l’entità del beneficio.
Infine, sono stati concessi altri 3 mesi di metano e teleriscaldamento con Iva più leggera. Sarà applicata l’aliquota del 5%, anziché quella del 10% ordinariamente prevista, anche alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023. La stessa aliquota ridotta si applica anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia (art. 16, c. 4 D.Lgs. 115/2008) e alle forniture di servizi di teleriscaldamento (per le disposizioni di attuazione, si veda il provvedimento 15.02.2023).