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Nuova proroga per le cartelle di pagamento sospese fino al 31 agosto 2021

Con l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del decreto legge n.99 del 30 giugno 2021, è arrivata una nuova proroga della sospensione della riscossione iniziata con i provvedimenti e le norme dettate dall’emergenza Covid. Come già avvenuto con le precedenti proroghe, il decreto legge n.99/2021 interviene sull’articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, norma di riferimento per i termini di versamento delle cartelle già notificate prima dell’emergenza Covid 19.
La sospensione dell’obbligo di pagamento, operativa dall’8 marzo 2020 (o dal 21 febbraio per i residenti nelle zone rosse di cui all’allegato 1 al d.p.c.m. 1° marzo 2020) fino al 30 giugno 2021, è ora estesa fino al 31 agosto 2021. Conseguentemente, in base a quanto previsto dallo stesso articolo 68 del d.l. 18/2020, i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, e quindi entro il 30 settembre 2021 (con possibilità, come precisato dall’Agenzia delle entrate-Riscossione in una delle faq pubblicate, di chiederne la dilazione entro lo stesso termine).
Sono interessate dall’intervento le scadenze di pagamento di:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • avvisi di accertamento esecutivi (già affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione);
  • atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali (dazi doganali e contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero) e della connessa IVA all’importazione;
  • ingiunzioni degli enti territoriali;
  • accertamenti esecutivi degli enti locali.
    Fino al termine indicato, ovvero il 31 agosto, restano inibite anche le azioni esecutive e le notifiche delle nuove cartelle di pagamento e sospesi i termini di prescrizione e decadenza. Si renderà necessario, probabilmente, intervenire anche sul testo del comma 2-ter dell’articolo 68 del d.l. 18/2020, che prevede la possibilità di continuare a pagare – una volta terminata la sospensione della riscossione – secondo i piani di rateizzo già concessi, a condizione che le rate non pagate siano meno di dieci. Si tratta di una norma introdotta in funzione di una sospensione di dieci mesi, che oggi deve essere aggiornata in considerazione del fatto che i mesi di stop alla riscossione a fine agosto saranno ben diciotto (per cui, per non decadere dal rateizzo e doverne chiedere uno nuovo, si dovrebbero pagare almeno nove rate insieme). Il decreto appena approvato dispone altre due proroghe da segnalare. La prima riguarda la sospensione – disciplinata dall’articolo 28-ter del d.p.r. 602/73 – della compensazione tra crediti d’imposta e debiti iscritti a ruolo, disciplinata dall’articolo 145 del decreto Rilancio (d.l. 34/2020).
    Si tratta di una speciale procedura, sulla base della quale l’Agenzia delle entrate, prima di erogare un rimborso d’imposta, verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo, trasmettendo nel caso apposita segnalazione all’agente della riscossione, affinché questo notifichi la proposta di compensazione all’interessato. In attesa della risposta, che deve pervenire entro sessanta giorni, le azioni di recupero del credito da parte dell’agente della riscossione restano sospese, per riprendere, in caso di mancata adesione alla compensazione, anche con il possibile pignoramento del credito fiscale chiesto a rimborso.
    Questa procedura è allo stato sospesa fino al 31 agosto 2021.
    È stato inoltre prorogato al 31 agosto anche il termine di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni, previsto dall’articolo 152 del decreto legge n.34/2020. Fonte: fiscoetasse.com