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Si avvicina una delle scadenze piรน importanti per imprese e professionisti.

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โœ“ IRPEF / IRES / IRAP
โœ“ Imposta sostitutiva per forfettari e concordato preventivo biennale
โœ“ Contributi INPS artigiani, commercianti e gestione separata

๐‚๐จ๐ฌ๐š ๐Ÿ๐š๐ซ๐ž ๐จ๐ซ๐š?
Non aspettare l'ultimo giorno. Con i dati aggiornati al 31 ottobre possiamo calcolare l'importo esatto, verificare se ci sono le condizioni per ridurre l'acconto e evitare di versare piรน del dovuto.

La Legge di Bilancio 2027 รจ in discussione e porta giร  novitร  importanti su aliquote e concordato. Ne parleremo nei prossimi post.

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L'Agenzia delle Entrate sta perfezionando i modelli di compliance preventiva basati sul confronto tra le proprie banche dati. I controlli sui pagamenti elettronici, che mettono a confronto i dati degli strumenti a disposizione degli esercenti e il totale delle transazioni giornaliere con quanto certificato tramite fatture elettroniche e corrispettivi telematici, saranno resi piรน precisi dal collegamento logico tra Pos e strumenti di certificazione fiscale attivi dal 1.01.2026. Il raffronto avverrร  su importi comprensivi di Iva e al netto delle note di credito e la lettera di compliance richiama l'attenzione su tali elementi in sede di compilazione dei modelli Redditi e Irap.

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Si informa la gentile clientela che siamo abilitati al rilascio, direttamente presso i nostri uffici di Via Murano N.8 (Cz), della Smart card o Carta Nazionale dei Servizi contenente gli elementi di sicurezza necessari per lโ€™identificazione in rete per lโ€™accesso ai siti istituzionali come INAIL, Agenzia delle Entrate, Regione, Comune, Camere di Commercio ecc..
Concordare appuntamento per il ritiro telefonando allo 0961/34951.

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A poco piรน di 10 giorni dal termine per l'adesione al concordato preventivo biennale, la circolare 6.10.2026, n. 8/E elenca i benefici rinnovati dal D.Lgs. 148/2026 per chi aderisce al 2026-2027. L'esonero dal visto di conformitร  per compensare crediti Iva sale a 100.000 euro annui, contro i tetti ordinari di 50.000 con Isa almeno 8 e 70.000 con Isa almeno 9; per i crediti da imposte dirette e Irap il limite รจ 70.000 euro, contro 20.000 e 50.000. L'esonero da visto o garanzia sui rimborsi Iva arriva a 100.000 euro annui, contro 50.000 con Isa almeno 8 e 70.000 con Isa almeno 9, e i termini di decadenza dell'accertamento sono anticipati in modo fisso di 2 anni, invece di "almeno un anno" per Isa pari o superiore a 8. La misura di maggior rilievo resta il ravvedimento speciale 2020-2023, riservato ai soli rinnovi, con imposta sostitutiva graduata sul punteggio Isa e versamento dal 1.01 al 15.03.2027. Per il nuovo art. 19, c. 3-bis D.Lgs. 13/2024, errori od omissioni su ricavi, compensi o altri dati dichiarati o comunicati ai fini della proposta si correggono con la dichiarazione integrativa dell'art. 2, c. 8 D.P.R. 322/1998.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
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Il 30.11.2026 scade il termine per versare tramite modello F24 lโ€™imposta sostitutiva sul valore della partecipazione (che si evince dalla perizia di stima) o sul valore del terreno, rivalutati.
Entro lo stesso termine deve essere asseverata la perizia da parte di un professionista abilitato.
La rivalutazione si considera perfezionata con il versamento dellโ€™intera imposta o della prima delle 3 rate annuali disponibili (con scadenze 30.11.2026, 30.11.2027 e 30.11.2028).

Si ricorda brevemente la normativa, entrata a regime con la legge di Bilancio 2025 (art. 1, c. 30 L. 207/2024): il contribuente persona fisica, societร  semplice, associazione professionale o ente non commerciale che possiede una partecipazione o un terreno al 1.01.2026 puรฒ rivalutarli pagando lโ€™imposta sostitutiva del 18%, del 21% o del 36%, a seconda di cosa sta rivalutando.
Lโ€™ambito soggettivo della norma abbraccia i soggetti che effettuano operazioni che generano redditi diversi, di cui allโ€™art. 67, c. 1, lett. c) e c-bis) del Tuir, quindi:
- le persone fisiche (per le operazioni non rientranti nellโ€™esercizio di attivitร  dโ€™impresa);
- le societร  semplici e i soggetti ad esse equiparati ai sensi dellโ€™art. 5 del Tuir;
- gli enti non commerciali (se lโ€™operazione da cui deriva la plusvalenza non รจ effettuata nellโ€™esercizio di impresa);
- i soggetti non residenti, per le plusvalenze ottenute dalla vendita a titolo oneroso di partecipazioni in societร  residenti in Italia, a meno che non vi siano disposizioni nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano lโ€™imponibilitร  in Italia.
Le partecipazioni rivalutabili sono:
- partecipazioni rappresentate da azioni (di S.p.A. o S.a.p.A.);
- partecipazioni rappresentate da quote (di S.r.l. o S.n.c. o S.a.s.);
- diritti dโ€™opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni.
Lโ€™imposta sostitutiva รจ nella misura del:
- 18% per la rivalutazione dei terreni;
- 21% per la rivalutazione delle partecipazioni;
- 36% per la rivalutazione delle partecipazioni in Paesi black-list.

Lโ€™imposta puรฒ essere versata in unโ€™unica soluzione o fino a un massimo di 3 rate, maggiorate di interessi nella misura del 3%. Gli interessi decorrono dalla scadenza della prima rata, ossia dal 30.11.2026.
Lโ€™imposta sostitutiva va versata sullโ€™intero valore risultante dalla perizia e non solo sullโ€™incremento. Come codici tributo si utilizzano i seguenti, istituiti dalla risoluzione n. 75/E/2006 (il codice 8057 dalla risoluzione n. 23/E/2023):
- 8055 per la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati;
- 8056 per la rivalutazione dei terreni;
- 8057 per la rivalutazione delle partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati.
Come anno di riferimento si indica lโ€™anno di possesso dei beni per il quale si opera la rivalutazione, quindi in questo caso il 2026; il medesimo anno 2026 dovrร  essere indicato anche nelle eventuali rate successive.

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Con la Faq 13.10.2026, n. 2, lโ€™Agenzia delle Entrate รจ intervenuta a chiarire la corretta modalitร  di computo dei ricavi ai fini del CPB per il settore edile e delle costruzioni. รˆ stata confermata in toto lโ€™interpretazione da noi giร  fornita: per la verifica del superamento della soglia dei ricavi occorre tenere conto della regola speciale prevista per i modelli ISA di comparto. Trattandosi di attivitร  che spesso vedono lโ€™effettuazione di lavori di durata ultrannuale, nella verifica delle soglie da monitorare ai fini dellโ€™applicazione del modello ISA e, in seguito, delle cause di cessazione del CPB, occorre tenere in considerazione anche le rimanenze.
A essere interessati a questa particolare casistica sono 4 specifici modelli ISA per i quali le Istruzioni Parte Generale (par. 2.3, lett. c) e le avvertenze dei singoli modelli prevedono unโ€™espressa deroga al criterio ordinario di monitoraggio dei ricavi.
Ai fini dellโ€™applicazione di tali ISA, la dimensione economica non รจ commisurata solo ai ricavi di cui allโ€™art. 85, c. 1, lett. a) e b) del Tuir, ma include anche la variazione delle rimanenze di magazzino. I ricavi rilevanti devono quindi essere determinati sommando ai ricavi tipici il valore delle rimanenze finali e sottraendo le esistenze iniziali, valutate ai sensi degli artt. 92 e 93 del Tuir.
Si tratta di un aspetto da non sottovalutare, posto che i modelli ISA interessati ricomprendono un vasto perimetro di attivitร . Il primo รจ lโ€™ISA EG40U, relativo a locazione, valorizzazione e compravendita di beni immobili, che include compravendita di immobili propri, sviluppo di progetti immobiliari, affitto di terreni per telecomunicazioni, affitto di terreni ed edifici non residenziali, impianti e fabbriche, e affitto di altri beni immobili propri o in locazione. Il secondo รจ lโ€™ISA EG50U, riguardante intonacatura, rivestimento, tinteggiatura e altri lavori di completamento e finitura degli edifici, nel quale rientrano posa di cartongesso, intonacatura, rivestimento di pavimenti e pareti, tinteggiatura, posa di vetri, completamento e finitura e lavori di muratura. Il terzo รจ lโ€™ISA EG69U, dedicato alle costruzioni, che abbraccia la costruzione di edifici residenziali e non residenziali, strade, ferrovie, ponti e gallerie, opere di pubblica utilitร  per fluidi, energia e telecomunicazioni, opere idrauliche e di ingegneria civile, nonchรฉ bonifica da amianto, demolizioni, scavi, coperture e lavori specializzati di costruzione. Il quarto modello รจ lโ€™ISA EK23U, relativo ai servizi di ingegneria integrata se compilato in forma dโ€™impresa, che riguarda la gestione di progetti relativi a opere di ingegneria integrata.

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Si avvicina una delle scadenze più importanti per imprese e professionisti.

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โœ“ Imposta sostitutiva per forfettari e concordato preventivo biennale
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Non aspettare l'ultimo giorno. Con i dati aggiornati al 31 ottobre possiamo calcolare l'importo esatto, verificare se ci sono le condizioni per ridurre l'acconto e evitare di versare più del dovuto.

La Legge di Bilancio 2027 è in discussione e porta già novità importanti su aliquote e concordato. Ne parleremo nei prossimi post.

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Il 30.11.2026 scade il termine per versare tramite modello F24 l’imposta sostitutiva sul valore della partecipazione (che si evince dalla perizia di stima) o sul valore del terreno, rivalutati.
Entro lo stesso termine deve essere asseverata la perizia da parte di un professionista abilitato.
La rivalutazione si considera perfezionata con il versamento dell’intera imposta o della prima delle 3 rate annuali disponibili (con scadenze 30.11.2026, 30.11.2027 e 30.11.2028).

Si ricorda brevemente la normativa, entrata a regime con la legge di Bilancio 2025 (art. 1, c. 30 L. 207/2024): il contribuente persona fisica, società semplice, associazione professionale o ente non commerciale che possiede una partecipazione o un terreno al 1.01.2026 può rivalutarli pagando l’imposta sostitutiva del 18%, del 21% o del 36%, a seconda di cosa sta rivalutando.
L’ambito soggettivo della norma abbraccia i soggetti che effettuano operazioni che generano redditi diversi, di cui all’art. 67, c. 1, lett. c) e c-bis) del Tuir, quindi:
- le persone fisiche (per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività d’impresa);
- le società semplici e i soggetti ad esse equiparati ai sensi dell’art. 5 del Tuir;
- gli enti non commerciali (se l’operazione da cui deriva la plusvalenza non è effettuata nell’esercizio di impresa);
- i soggetti non residenti, per le plusvalenze ottenute dalla vendita a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, a meno che non vi siano disposizioni nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l’imponibilità in Italia.
Le partecipazioni rivalutabili sono:
- partecipazioni rappresentate da azioni (di S.p.A. o S.a.p.A.);
- partecipazioni rappresentate da quote (di S.r.l. o S.n.c. o S.a.s.);
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L’imposta sostitutiva è nella misura del:
- 18% per la rivalutazione dei terreni;
- 21% per la rivalutazione delle partecipazioni;
- 36% per la rivalutazione delle partecipazioni in Paesi black-list.

L’imposta può essere versata in un’unica soluzione o fino a un massimo di 3 rate, maggiorate di interessi nella misura del 3%. Gli interessi decorrono dalla scadenza della prima rata, ossia dal 30.11.2026.
L’imposta sostitutiva va versata sull’intero valore risultante dalla perizia e non solo sull’incremento. Come codici tributo si utilizzano i seguenti, istituiti dalla risoluzione n. 75/E/2006 (il codice 8057 dalla risoluzione n. 23/E/2023):
- 8055 per la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati;
- 8056 per la rivalutazione dei terreni;
- 8057 per la rivalutazione delle partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati.
Come anno di riferimento si indica l’anno di possesso dei beni per il quale si opera la rivalutazione, quindi in questo caso il 2026; il medesimo anno 2026 dovrà essere indicato anche nelle eventuali rate successive.

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Con la Faq 13.10.2026, n. 2, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarire la corretta modalità di computo dei ricavi ai fini del CPB per il settore edile e delle costruzioni. È stata confermata in toto l’interpretazione da noi già fornita: per la verifica del superamento della soglia dei ricavi occorre tenere conto della regola speciale prevista per i modelli ISA di comparto. Trattandosi di attività che spesso vedono l’effettuazione di lavori di durata ultrannuale, nella verifica delle soglie da monitorare ai fini dell’applicazione del modello ISA e, in seguito, delle cause di cessazione del CPB, occorre tenere in considerazione anche le rimanenze.
A essere interessati a questa particolare casistica sono 4 specifici modelli ISA per i quali le Istruzioni Parte Generale (par. 2.3, lett. c) e le avvertenze dei singoli modelli prevedono un’espressa deroga al criterio ordinario di monitoraggio dei ricavi.
Ai fini dell’applicazione di tali ISA, la dimensione economica non è commisurata solo ai ricavi di cui all’art. 85, c. 1, lett. a) e b) del Tuir, ma include anche la variazione delle rimanenze di magazzino. I ricavi rilevanti devono quindi essere determinati sommando ai ricavi tipici il valore delle rimanenze finali e sottraendo le esistenze iniziali, valutate ai sensi degli artt. 92 e 93 del Tuir.
Si tratta di un aspetto da non sottovalutare, posto che i modelli ISA interessati ricomprendono un vasto perimetro di attività. Il primo è l’ISA EG40U, relativo a locazione, valorizzazione e compravendita di beni immobili, che include compravendita di immobili propri, sviluppo di progetti immobiliari, affitto di terreni per telecomunicazioni, affitto di terreni ed edifici non residenziali, impianti e fabbriche, e affitto di altri beni immobili propri o in locazione. Il secondo è l’ISA EG50U, riguardante intonacatura, rivestimento, tinteggiatura e altri lavori di completamento e finitura degli edifici, nel quale rientrano posa di cartongesso, intonacatura, rivestimento di pavimenti e pareti, tinteggiatura, posa di vetri, completamento e finitura e lavori di muratura. Il terzo è l’ISA EG69U, dedicato alle costruzioni, che abbraccia la costruzione di edifici residenziali e non residenziali, strade, ferrovie, ponti e gallerie, opere di pubblica utilità per fluidi, energia e telecomunicazioni, opere idrauliche e di ingegneria civile, nonché bonifica da amianto, demolizioni, scavi, coperture e lavori specializzati di costruzione. Il quarto modello è l’ISA EK23U, relativo ai servizi di ingegneria integrata se compilato in forma d’impresa, che riguarda la gestione di progetti relativi a opere di ingegneria integrata.

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Il 26.10.2026 scade il termine per trasmettere i modelli 730 integrativi quando la correzione porta a un risultato favorevole: l'integrazione è possibile solo se gli errori non incidono sull'imposta o se la loro correzione comporta un maggior credito o un minor debito. Entro lo stesso termine si può correggere il sostituto d'imposta indicato nel modello originario presentando un nuovo 730 con i dati esatti. Se il sostituto indicato nel modello originario rifiuta, chi ha usato il 730 precompilato può inviare direttamente dall'applicativo dell'Agenzia delle Entrate un 730 integrativo di tipo 2 entro il 10.11.2026. Il 2.11.2026 si chiude invece la finestra per i modelli Redditi 2026 relativi al 2025, e nello stesso termine i contribuenti possono aderire o rinnovare il concordato preventivo biennale per il 2026-2027 e inviare le revoche delle opzioni già formalizzate.

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Dal 16.10.2026 si può aderire alla rottamazione-quinquies delle entrate locali, anche con l'applicativo messo a disposizione da Agenzia delle Entrate-Riscossione, e la domanda va inviata entro il 15.12.2026. Il 15.10.2026 l'agente della riscossione pubblicherà, in area riservata o pubblica del proprio sito, l'elenco delle partite potenzialmente condonabili. La sanatoria interessa solo le amministrazioni locali che entro luglio hanno adottato e trasmesso la delibera di adesione. Dopo l'adesione l'Agenzia invia il prospetto delle somme da versare entro fine febbraio 2027; la prima o unica rata scade il 31.03.2027 e si può scegliere un piano fino a 54 rate bimestrali, ciascuna di almeno 100 euro. Unica tolleranza: 5 giorni di ritardo sulla rata unica del 31.03.2027 o sull'ultima rata e si decade se l'ultima quota non è pagata.

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L’Agenzia delle Entrate aggiorna le regole per la chiusura d’ufficio delle Partite IVA inattive. Il provvedimento firmato il 12 ottobre 2026 modifica la procedura del 2019: i controlli potranno considerare anche i dati delle fatture elettroniche, dei corrispettivi telematici e dei versamenti spontanei; le comunicazioni preventive saranno rese disponibili attraverso canali digitali e il contribuente avrà 60 giorni per fornire chiarimenti prima della cessazione. La novità più rilevante è la possibilità di chiedere la riattivazione anche dopo che la chiusura è stata eseguita, con eventuale effetto dalla data originaria di apertura, ma soltanto dopo la valutazione dell’ufficio.
La disciplina riguarda le posizioni che, sulla base delle informazioni in possesso dell’Amministrazione finanziaria, risultano inattive da tre annualità precedenti.
Una modifica importante riguarda le modalità con cui il titolare viene informato. La comunicazione preventiva viene inviata al domicilio digitale del contribuente.
La comunicazione è inoltre resa consultabile nell’area riservata del contribuente, nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale.
Chi riceve la comunicazione e ritiene di svolgere ancora regolarmente un’attività d’impresa, artistica o professionale può presentare chiarimenti e documentazione. La richiesta va indirizzata a qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate entro il termine indicato nella comunicazione. L’obiettivo è permettere all’ufficio di valutare gli elementi che dimostrano perché la Partita IVA non dovrebbe essere chiusa.

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Dal 16.10 al 15.12.2026 i cittadini con debiti verso i Comuni e gli altri Enti locali affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione potranno presentare domanda di rottamazione-quinquies. La misura consente di estinguere i debiti affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 1.01.2000 e il 31.12.2023, pagando il solo capitale dovuto: sanzioni, interessi e aggio vengono azzerati. La prima rata è fissata al 31.03.2027. La rottamazione riguarda gli enti locali che hanno aderito alla procedura: secondo l'elenco reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e pubblicato sul sito istituzionale, si tratta complessivamente di circa 1.500 enti.

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La L. 203/2024, recante disposizioni in materia di lavoro, è intervenuta sulla disciplina della dilazione dei debiti contributivi nei confronti degli enti previdenziali, concedendo un maggior numero di rate, fino a un massimo di 60, al fine di favorire i processi di regolarizzazione e riscossione degli importi.
In particolare, l’art. 23, rubricato “Dilazione del pagamento dei debiti contributivi”, ha disposto che, a decorrere dal 1.01.2025, l’Inps e l’Inail possono consentire il pagamento rateale dei debiti non ancora affidati all’Agenzia Riscossione fino a un massimo di 60 rate mensili.

Con la deliberazione 25.02.2026, n. 20 dell’Inps è stato adottato il regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori, che si applica alle domande presentate a partire dal 21.05.2026, data di pubblicazione della circolare Inps n. 60/2026.
La dilazione può quindi essere concessa per regolarizzare tutti i debiti per contributi dovuti per i quali, alla data di presentazione della domanda, non si sia ancora formato l’avviso di addebito (alias cartella).
Nella domanda devono pertanto essere ricompresi tutti i debiti, non solo quelli ricevuti tramite avviso bonario, ma anche quelli relativi a contributi non versati per i quali il contribuente non ha ancora ricevuto un avviso/comunicazione.

L’iter per presentare la domanda è il seguente: Sito Inps / Imprese e liberi professionisti / debiti contributivi / aree tematiche / cassetto previdenziale del contribuente (se necessario sbloccare i pop-up) / sezione Contatti / Nuovo Smart Task / Domanda di Dilazione.
Nella domanda occorre scegliere in quante rate pagare, fino a un massimo di 36 per i debiti fino a 500.000 euro oppure di 60 per gli importi superiori a tale soglia, e dichiarare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria in cui si versa.
La domanda può essere respinta (e in tal caso è possibile presentare una nuova istanza) oppure accolta.

Il debitore, quindi, accetta il piano d’ammortamento pagando la prima rata entro la data in esso indicata. Successivamente, può sempre estinguere anticipatamente il debito versando integralmente le rate accordate.
Le rate successive alla prima scadono l’ultimo giorno di ciascun mese seguente.

Si ricorda, infine, che l’inadempimento dell’obbligo di versamento dei contributi correnti, ove non regolarizzati attraverso una seconda dilazione, determina la revoca della dilazione in corso, anche in presenza di regolarità nel pagamento delle rate accordate.

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I vertici dell'Agenzia delle Entrate hanno anticipato in un convegno che l'operazione alert sui disallineamenti tra dati dei Pos, fatture elettroniche e scontrini proseguirà anche nel 2026 con una novità: lo scostamento verrà considerato solo oltre la soglia del 5%, limite di tolleranza per gli errori formali introdotto dal D.Lgs. 148/2026.

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Con il provvedimento 5.10.2026, l'Agenzia delle Entrate avvia un controllo automatizzato di tax compliance sull'annualità 2023. I dati delle fatture elettroniche emesse e dei corrispettivi giornalieri trasmessi al Sdi vengono confrontati con il reddito d'impresa dichiarato nei quadri RF, RG e LM del modello Redditi 2024. Le anomalie rilevate sono segnalate agli interessati per stimolare la regolarizzazione spontanea delle eventuali violazioni.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata
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Per imprese e professionisti c’è ancora tempo per valutare l’adesione al Concordato Preventivo Biennale 2026/2027, il termine è fissato per il 2 Novembre. 
๐Ÿ”Ž ๐๐ž๐ซ๐œ๐ก๐ž’ ๐ž’ ๐ข๐ฆ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐š๐ง๐ญ๐ž?
L’adesione può incidere sulla determinazione del reddito e sulla pianificazione fiscale dei prossimi due anni.

๐Ÿ’ก ๐ˆ๐ฅ ๐œ๐จ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ฅ๐ข๐จ ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐จ ๐’๐ญ๐ฎ๐๐ข๐จ: prima di aderire, è fondamentale simulare l’effetto fiscale e confrontarlo con il reddito che realisticamente si prevede di conseguire.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
๐Ÿ•๐Ÿ‘๐ŸŽ/๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ”: ๐๐จ๐ฉ๐จ ๐ข๐ฅ ๐Ÿ‘๐ŸŽ ๐’๐ž๐ญ๐ญ๐ž๐ฆ๐›๐ซ๐ž ๐ฌ๐ฉ๐š๐ณ๐ข๐จ ๐š๐ฅ ๐ฆ๐จ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐จ ๐ซ๐ž๐๐๐ข๐ญ๐ข. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

Chi non ha presentato il ๐Ÿ•๐Ÿ‘๐ŸŽ/๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ” entro il ๐Ÿ‘๐ŸŽ ๐’๐ž๐ญ๐ญ๐ž๐ฆ๐›๐ซ๐ž non perde la possibilità di dichiarare i propri redditi: per chi ne ha i requisiti, resta disponibile il ๐Œ๐จ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐จ ๐‘๐ž๐๐๐ข๐ญ๐ข ๐๐ž๐ซ๐ฌ๐จ๐ง๐ž ๐…๐ข๐ฌ๐ข๐œ๐ก๐ž, con scadenza ๐Ÿ ๐ง๐จ๐ฏ๐ž๐ฆ๐›๐ซ๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ”
โš ๏ธ ๐€๐ญ๐ญ๐ž๐ง๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž: cambiano però modello, modalità di presentazione e gestione di eventuali crediti o debiti.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
๐ƒ๐จ๐ฉ๐จ ๐ข๐ฅ ๐Ÿ•๐Ÿ‘๐ŸŽ ๐œ’๐ž’ ๐š๐ง๐œ๐จ๐ซ๐š ๐ญ๐ž๐ฆ๐ฉ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐œ๐จ๐ซ๐ซ๐ž๐ ๐ ๐ž๐ซ๐ž ๐ ๐ฅ๐ข ๐ž๐ซ๐ซ๐จ๐ซ๐ข. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

Chi ha già presentato il ๐Ÿ•๐Ÿ‘๐ŸŽ/๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ” e si accorge di aver dimenticato un reddito, una spesa o di aver commesso un errore, può ancora intervenire.
Il ๐Œ๐จ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐จ ๐‘๐ž๐๐๐ข๐ญ๐ข ๐œ๐จ๐ซ๐ซ๐ž๐ญ๐ญ๐ข๐ฏ๐จ può essere presentato entro il ๐Ÿ ๐ง๐จ๐ฏ๐ž๐ฆ๐›๐ซ๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ”. Successivamente è possibile ricorrere al modello Redditi integrativo nei termini previsti.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata
๐‘๐จ๐ญ๐ญ๐š๐ฆ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž-๐ช๐ฎ๐ข๐ง๐ช๐ฎ๐ข๐ž๐ฌ ๐ž๐ง๐ญ๐ข ๐ฅ๐จ๐œ๐š๐ฅ๐ข, ๐ข๐ง ๐Ÿ.๐Ÿ“๐ŸŽ๐ŸŽ  ๐š๐๐ž๐ซ๐ข๐ฌ๐œ๐จ๐ง๐จ, ๐š๐ฉ๐ซ๐ž๐ง๐๐จ ๐š ๐ˆ๐ฆ๐ฎ, ๐“๐š๐ซ๐ข ๐ž ๐ฆ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ž.  (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

La rottamazione-quinquies delle entrate locali entra nella fase operativa. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato, con il comunicato del 25.09.2026, l’elenco delle Regioni e degli enti locali che hanno comunicato il provvedimento di adesione alla definizione agevolata dei carichi relativi alle proprie entrate. Le amministrazioni interessate sono circa 1.500 e, per i contribuenti con debiti rientranti nel perimetro della misura, la domanda potrà essere presentata esclusivamente in via telematica dal 16.10.2026 al 15.12.2026, con facoltà di integrare la dichiarazione fino al 15.12.2026. Entro il 15.10.2026 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione rende disponibili sul proprio sito le modalità di adesione e, nell’area riservata, i dati necessari per individuare i carichi definibili.
La possibilità di accedere alla sanatoria non dipende però soltanto dalla natura del debito.
L’art. 10-quinquies D.L. 38/2026, introdotto in sede di conversione dalla L. 88/2026 e successivamente modificato dalla L. 113/2026 (legge di conversione del D.L. 63/2026), estende infatti agli enti territoriali la disciplina prevista dall’art. 1, cc. 82-101 L. 199/2025 (legge di Bilancio 2026), con le deroghe ai termini. Rientrano i debiti tributari e non tributari affidati all’Agente della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2023, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, ma soltanto quando la Regione o l’ente locale abbia adottato il necessario provvedimento di adesione. Ai fini dell’ammissibilità rileva la data di affidamento del carico, non quella di notifica né l’anno d’imposta.
Il perimetro è più ampio di quello della rottamazione-quinquies erariale, che copre soltanto le somme dovute a seguito di dichiarazione e i controlli automatici e formali: l’estensione agli enti territoriali riguarda i carichi di natura tributaria e patrimoniale in generale, compresi accertamenti, tariffe e canoni non versati e sanzioni amministrative. La misura può interessare, tra gli altri, Imu, Tari, bollo auto e multe stradali. Restano fuori i tributi riscossi direttamente dall’ente o affidati a concessionari privati: per tali posizioni possono trovare applicazione autonome definizioni agevolate deliberate dagli enti secondo la legge di Bilancio 2026. Per ASD e SSD la verifica riguarda posizioni tipiche come Tari e Imu su palestre e impianti.
Sul piano economico, per i debiti tributari la definizione consente di estinguere il carico senza corrispondere sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio, fermi restando la quota capitale e le spese di notifica e delle eventuali procedure esecutive. Per le sanzioni amministrative non tributarie, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, il beneficio è più limitato: la rottamazione opera sugli interessi comunque denominati e sull’aggio, mentre la sanzione principale resta dovuta. È una distinzione rilevante, perché impedisce di assimilare integralmente la definizione delle multe a quella dei tributi locali.

Dopo la presentazione della dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà entro il 28.02.2027 l’ammontare delle somme dovute. Il contribuente potrà versare l’importo in unica soluzione entro il 31.03.2027 oppure scegliere un piano fino a 54 rate bimestrali di pari ammontare, ciascuna di importo non inferiore a 100 euro: se la ripartizione richiesta produce rate sotto questa soglia, il numero delle rate è ridotto d’ufficio, e la rateazione estesa è utilizzabile solo per debiti di consistenza adeguata. Per il 2027 le rate successive alla prima scadranno il 31.05.2027, 31.07.2027, 30.09.2027 e 30.11.2027; dagli anni successivi il calendario prevede 6 scadenze annuali, dal 31.01 al 30.11. In caso di rateazione si applicano interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima, a decorrere dal 1.04.2027. Il mancato versamento dell’unica soluzione, di 2 rate anche non consecutive o dell’ultima rata comporta la decadenza dal beneficio: riemerge il debito residuo e le somme già versate restano acquisite. La presentazione della domanda, inoltre, blocca l’avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle avviate.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
๐‘๐จ๐ญ๐ญ๐š๐ฆ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž-๐ช๐ฎ๐ข๐ง๐ช๐ฎ๐ข๐ž๐ฌ ๐ข๐ง ๐ฌ๐œ๐š๐๐ž๐ง๐ณ๐š ๐ข๐ฅ ๐Ÿ‘๐ŸŽ.๐ŸŽ๐Ÿ—. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

Il 30.09.2026 è l'ultimo termine utile per chi ha saltato la rata di luglio della rottamazione-quinquies: le scadenze restano rigorose, non essendo più previsti i 5 giorni di tolleranza salvo casi specifici.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
๐Ÿ•๐Ÿ‘๐ŸŽ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ”: ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ข๐ฆ๐ข ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐ข ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ซ๐ž ๐ฅ๐š ๐๐ข๐œ๐ก๐ข๐š๐ซ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

Il ๐Ÿ‘๐ŸŽ ๐ฌ๐ž๐ญ๐ญ๐ž๐ฆ๐›๐ซ๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ” scade il termine per la trasmissione del ๐Œ๐จ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐จ ๐Ÿ•๐Ÿ‘๐ŸŽ/๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ”. L'Agenzia delle Entrate conferma che il modello può essere accettato, modificato e integrato prima dell'invio. 

๐Ÿ”Ž ๐€๐ญ๐ญ๐ž๐ง๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐ฌ๐จ๐ฉ๐ซ๐š๐ญ๐ญ๐ฎ๐ญ๐ญ๐จ ๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐ฌ๐ฉ๐ž๐ฌ๐ž ๐๐ž๐ญ๐ซ๐š๐ข๐›๐ข๐ฅ๐ข: prima dell'invio è opportuno verificare che siano presenti tutte le spese sostenute nel 2025 e che i relativi documenti siano corretti e conservati.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
๐ˆ๐ง๐ฏ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ข ๐ฌ๐จ๐ฌ๐ญ๐ž๐ง๐ข๐›๐ข๐ฅ๐ข ๐Ÿ’.๐ŸŽ. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

Le micro, piccole e medie imprese del Mezzogiorno hanno una nuova occasione per sostenere programmi di innovazione produttiva, digitalizzazione e sostenibilità ambientale. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha destinato 447,6 milioni di euro al nuovo bando Investimenti sostenibili 4.0, la cui fase di invio delle domande si aprirà alle ore 10:00 del 6.10.2026 tramite la piattaforma Invitalia.

Le agevolazioni sono rivolte alle Pmi che realizzano investimenti in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Una quota pari al 25% delle risorse è riservata alle micro e piccole imprese. La compilazione dell’istanza e il caricamento degli allegati sono già possibili dal 10.09.2026; l’invio può avvenire nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 17. Possono partecipare le imprese manifatturiere e quelle appartenenti alle attività di servizi elencate nell’Allegato 4 del D.M. 18.03.2026. Alla data della domanda, l’impresa deve risultare costituita, iscritta e attiva nel Registro delle Imprese, adottare la contabilità ordinaria e disporre di almeno 2 bilanci approvati e depositati. Per imprese individuali e società di persone occorrono invece almeno 2 dichiarazioni dei redditi. Restano fermi gli ordinari requisiti di regolarità edilizia, urbanistica, ambientale, lavoristica e contributiva. Quando previsto dalla normativa, l’impresa deve inoltre essere in regola con l’assicurazione contro le calamità naturali e gli eventi catastrofali.

I programmi agevolabili devono avere un contenuto innovativo elevato e puntare alla trasformazione tecnologica o ecologica dell’attività. Le tecnologie del Piano Transizione 4.0 devono rappresentare la componente prevalente dei costi ammissibili. Rientrano, tra l’altro, robotica e sistemi produttivi avanzati, manifattura additiva, intelligenza artificiale, cloud, cybersecurity, Internet of Things, big data, blockchain, simulazione, realtà aumentata e digital twin.
L’investimento può riguardare l’apertura di una nuova unità produttiva, l’ampliamento di una sede esistente, la diversificazione verso prodotti prima non realizzati oppure una modifica sostanziale del processo produttivo. Il valore complessivo delle spese deve essere compreso tra 750.000 e 5 milioni di euro e non può superare il 70% del fatturato indicato nell’ultimo bilancio approvato. Per le imprese individuali e le società di persone il riferimento è l’ultima dichiarazione fiscale.
Sono finanziabili l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi, i software e le licenze connessi ai beni materiali, le certificazioni ambientali e determinati servizi specialistici. Ammesse anche le opere murarie, purché strettamente necessarie alla realizzazione dell’investimento, entro il limite del 40% dei costi complessivamente riconosciuti. Per tali lavori è necessario produrre un computo metrico estimativo firmato da un tecnico abilitato. Non sono invece agevolabili l’acquisto o la locazione di immobili e terreni, i beni usati, la formazione del personale e, salvo specifiche eccezioni, consulenze e prestazioni professionali.
Il progetto deve assicurare un risparmio di energia primaria almeno pari al 5% rispetto ai consumi dell’anno precedente. Per gli adeguamenti imposti da obblighi normativi, è richiesto un miglioramento ulteriore di almeno il 20% rispetto agli standard minimi. L’efficienza energetica deve essere attestata da perizia giurata di un tecnico abilitato.

L’aiuto può raggiungere il 75% delle spese ammesse: il 35% sotto forma di contributo in conto impianti e il 40% mediante finanziamento agevolato senza interessi. La quota residua del 25% deve essere coperta dall’impresa con mezzi propri o finanziamenti esterni non sostenuti da aiuti pubblici. Il finanziamento agevolato va rimborsato in un massimo di 7 anni, con rate semestrali.
I lavori possono iniziare soltanto dopo la presentazione della domanda e devono terminare entro 18 mesi dalla concessione dell’agevolazione, salvo proroga motivata fino a 6 mesi.
Lo sportello non ha una scadenza prefissata: rimarrà operativo fino all’esaurimento delle risorse. Le domande saranno esaminate secondo l’ordine cronologico giornaliero di presentazione; se i fondi non saranno sufficienti, sarà formata una graduatoria basata sulle caratteristiche dell’impresa e sul profilo ambientale dell’investimento.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
๐‹๐š๐ฏ๐จ๐ซ๐จ ๐š๐ฎ๐ญ๐จ๐ง๐จ๐ฆ๐จ ๐จ๐œ๐œ๐š๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ๐ž: ๐ข ๐๐ž๐ญ๐ญ๐š๐ ๐ฅ๐ข. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

Il D.Lgs. 81/2008 contenente il Testo Unico delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro impone all’art. 14, c. 1 l’obbligo in capo ai committenti di denunciare all’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL) l’avvio dell’attività di lavoro autonomo occasionale. La comunicazione dev’essere preventiva e da trasmettersi a mezzo di un apposito portale del Ministero del Lavoro. Analizziamo la procedura in dettaglio.

Portale Servizi Lavoro - La comunicazione di inizio attività si trasmette attraverso il portale ministeriale Servizi Lavoro, disponibile all’indirizzo “servizi.lavoro.gov.it” (necessario il possesso dell’identità digitale, credenziali SPID, CIE o CNS). Effettuato l’accesso l’utente, nell’ordine:
- seleziona dalla pagina iniziale la voce “Lavoro Autonomo Occasionale”;
- indica grazie al menù a tendina il soggetto per il quale intende operare;
- clicca su “Nuova Comunicazione” o indica nell’apposito campo i dati di riferimento della comunicazione (già trasmessa) da ricercare.

Come compilare la comunicazione? In sede di compilazione del tracciato il sistema precompila i dati identificativi del committente (datore di lavoro), come: codice fiscale, ragione sociale e indirizzo sede legale.
La sezione successiva (la numero 2) è riservata ai dati anagrafici del lavoratore, quali: codice fiscale; cognome e nome; sesso, data e luogo di nascita; estremi del documento di identità; estremi del permesso di soggiorno, se il soggetto è privo di codice fiscale e la cittadinanza è di un Paese extra UE; domicilio.

Dati del rapporto di lavoro - La sezione terza della comunicazione è dedicata alle informazioni relative all’incarico di lavoro autonomo, nello specifico: data di inizio dell’attività; termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio; descrizione dell’attività; compenso stimato; sede (o sedi) di lavoro, da aggiungere alla lista cliccando sul tasto “Aggiungi sede”.
A differenza delle comunicazioni obbligatorie trasmesse per l’avvio dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (Mod. UniLav) in cui la data di scadenza del rapporto è libera, per il lavoro autonomo occasionale (punto 2 dell’elenco) il termine dell’attività dev’essere obbligatoriamente scelto tra le opzioni proposte dal sistema:
A) termine dell’attività entro 7 giorni;
๐Ÿ˜Ž termine dell’attività entro 15 giorni;
C) termine dell’attività entro 30 giorni.
I periodi descritti devono intendersi di calendario e non di lavoro effettivo. Ne consegue che se il termine dell’attività è previsto dopo 21 giorni di calendario, l’utente seleziona dal menù a tendina l’opzione C).
La quarta e ultima sezione del flusso telematico è riservata ai dati del soggetto compilatore, compreso l’indirizzo di posta elettronica.
Terminato l’inserimento dei dati è sufficiente cliccare su “Invia” per procedere alla trasmissione telematica.

Categorie escluse - L’obbligo di invio della comunicazione preventiva (nota INL 11.01.2022, n. 29) riguarda le sole ipotesi di lavoratori autonomi occasionali, inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, c. 1, lett. l) del Tuir.
Sempre l’Ispettorato Nazionale precisa che l’obbligo comunicazionale interessa “esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori”, essendo la normativa in parola inserita all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Nella nota successiva 1.03.2022, n. 393 l’INL precisa altresì che l’obbligo non sussiste per le attività di volontariato, guida turistica, prestazioni occasionali rese da traduttori, interpreti e docenti di lingua e sponsorizzazioni effettuate da atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento sportivo per l’uso della propria immagine.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
๐๐ฎ๐จ๐ฏ๐š ๐’๐š๐›๐š๐ญ๐ข๐ง๐ข: ๐Ÿ”๐Ÿ“๐ŸŽ ๐ฆ๐ข๐ฅ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ฅ๐ž ๐๐Œ๐ˆ ๐ง๐ž๐ฅ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ”/๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ•. (Leggi qui) ๐Ÿ‘‡

La Nuova Sabatini è stata rifinanziata con 650 milioni di euro per il biennio 2026-2027. 
L'agevolazione sostiene le ๐๐Œ๐ˆ ๐œ๐ก๐ž ๐ข๐ง๐ฏ๐ž๐ฌ๐ญ๐จ๐ง๐จ ๐ข๐ง ๐›๐ž๐ง๐ข ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฎ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ฅ๐ข, attraverso un contributo collegato ai finanziamenti o leasing utilizzati per realizzare gli investimenti.
๐Ÿ”Ž ๐๐ž๐ซ ๐ฅ๐ž ๐ข๐ฆ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ž ๐ฌ๐ข๐ ๐ง๐ข๐Ÿ๐ข๐œ๐š ๐ฎ๐ง๐š ๐œ๐จ๐ง๐œ๐ซ๐ž๐ญ๐š ๐จ๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฎ๐ง๐ข๐ญà ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ง๐ง๐จ๐ฏ๐š๐ซ๐ž ๐ฆ๐š๐œ๐œ๐ก๐ข๐ง๐š๐ซ๐ข, ๐š๐ญ๐ญ๐ซ๐ž๐ณ๐ณ๐š๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž ๐ž ๐ญ๐ž๐œ๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐ž, riducendo il costo finanziario dell'investimento.
๐Ÿ’ก ๐ˆ๐ฅ ๐œ๐จ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ฅ๐ข๐จ ๐๐ž๐ฅ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฆ๐ž๐ซ๐œ๐ข๐š๐ฅ๐ข๐ฌ๐ญ๐š:
prima di acquistare un nuovo bene strumentale, valutare preventivamente quali incentivi possono essere utilizzati: la pianificazione dell'investimento può fare la differenza.

๐•๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐š ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐จ www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro
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Il D.L. 17.09.2026, n. 162 detta disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. L’art. 2 prevede l’esenzione dalla tassa automobilistica per specifiche tipologie di veicoli, motocicli e ciclomotori per l’anno 2027. Le persone fisiche sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica relativa a un solo veicolo regolarmente assicurato, il cui termine ordinario di pagamento cade nel periodo compreso tra il 1.01.2027 e il 31.12.2027, se in possesso dei seguenti requisiti.
Per le autovetture l’esenzione spetta alle persone fisiche che, nell’anno 2027, risultano soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente a una o più autovetture, alimentate, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio, aventi potenza non superiore a 80 kW. Sul libretto di circolazione la Potenza netta massima (in kW) è riportata nella sezione (P.2).
Qualora risultino più autovetture agevolabili, l’esenzione è riconosciuta con riferimento a una sola di esse ed è applicata all’autovettura avente la minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l’esenzione è applicata all’autovettura per la quale risulta dovuto, in assenza dell’agevolazione, l’importo meno elevato della tassa automobilistica.
Per motocicli e ciclomotori l’esenzione spetta alle persone fisiche che, nell’anno 2027, risultano soggetti passivi della tassa automobilistica o della tassa di circolazione relativamente a uno o più motocicli o ciclomotori alimentati, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina, a condizione che non risultino soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente ad alcuna autovettura con potenza pari o inferiore agli 80 kW. Qualora risultino più motocicli agevolabili, l’esenzione è riconosciuta con riferimento a uno solo di essi ed è applicata al motociclo avente la minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l’esenzione è applicata al motociclo per il quale risulta dovuto, in assenza dell’agevolazione, l’importo meno elevato della tassa automobilistica. Qualora risultino più ciclomotori agevolabili, l’esenzione è riconosciuta al ciclomotore con data di prima immatricolazione più remota.
Per quanto riguarda le accise, l'aliquota sugli oli da gas o gasolio usato come carburante è rideterminata:
- dal 18.09.2026 e fino al 25.09.2026, nella misura di 572,90 euro per 1.000 litri;
- dal 26.09.2026 e fino al 5.10.2026, nella misura di 622,90 euro per 1.000 litri.
Per il primo periodo indicato l'aliquota di accisa applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tali e quali per essere impiegati come carburanti, è rideterminata nella misura di 572,90 euro per 1.000 litri.
Viene poi disposto il differimento al 1.12.2026 dell'applicazione del contributo di 2 euro per ciascuna spedizione, istituito (dall’art. 1, c. 126 L. 199/2025) nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia doganale e fiscale, alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi non appartenenti all’UE di valore dichiarato non superiore a 150 euro.
Il precedente termine del 1.10.2026 era stato disposto dall’art. 5, c. 1 D.L. 27.03.2026, n. 38 convertito con modificazioni dalla L. 22.05.2026, n. 88.

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Dott. Gabriele Muzzi