Indirizzo
Via Murano, 8 
Catanzaro Lido 88100

Orario di Lavoro
Lunedì a Venerdì: 7AM - 7PM
Weekend: su appuntamento

Via libera al fax credit tessile, moda e accessori.

Sono state fissate, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11.10.2021, le modalità, i termini e il contenuto della comunicazione ai fini della fruizione del credito d’imposta previsto in favore delle imprese che operano nel settore dell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria.
I codici ATECO interessati dall’agevolazione sono quelli risultanti dal D.M. Sviluppo Economico 27.07.2021 in cui, tra l’altro, si precisa che il codice attività deve essere quello risultante dagli archivi dell’Agenzia delle Entrate a seguito della comunicazione AA7 o AA9.
Per il termine di presentazione, tuttavia, si dovrà attendere l’autorizzazione della misura da parte della Commissione europea.
Il credito d’imposta è stato fissato dall’art. 48-bis D.L. 34/2020 per consentire alle imprese che operano nel settore tessile e della moda che hanno avuto un incremento del magazzino di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e di contenimento adottate durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il beneficio è pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza dell’indennizzo. I periodi d’imposta interessati dall’agevolazione sono quello in corso alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 9.03.2020 e quello in corso al 31.12.2021.
La comunicazione può essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente oppure tramite un intermediario abilitato.
Il modello si presenta piuttosto complesso, non tanto per l’indicazione delle informazioni necessarie al calcolo del credito d’imposta, quanto per la necessità di compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, necessaria per garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020, nonché il rispetto dei massimali sugli aiuti di Stato ricevuti nel periodo emergenziale; in caso di superamento di tali limiti, è richiesto di compilare un’apposita sezione in cui viene rideterminato l’ammontare del credito. Quest’ultimo, è bene ricordarlo, sarà un credito “teorico” perché potrà essere rideterminato in funzione dei maggiori indennizzi richiesti rispetto alle risorse stanziate, che sono stabilite in 95 milioni di euro per il periodo d’imposta 2020 e 150 milioni per il periodo d‘imposta 2021.
Il tax credit è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Da ricordare, inoltre, che coloro che vantano un bonus superiore a 150.000 euro dovranno attenersi ai controlli antimafia.
Il termine per l’utilizzo in compensazione del bonus è stabilito nel 31.12.2021 per le comunicazioni afferenti al periodo d’imposta in corso all’entrata in vigore del D.P.C.M. 9.03.2020, per i soggetti “solari”; entro il 31.12 del periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, per i soggetti diversi (da considerare il campo “data fine periodo d’imposta” indicato nella comunicazione).
Per le comunicazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021, il credito d’imposta sarà utilizzabile entro il 31.12.2022 (per i contribuenti “solari”) ed entro la fine del periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, per i soggetti diversi dai precedenti.