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Scritture contabili regolari se stampate a richiesta dei verificatori

Secondo l’originario art. 47, c. 4-ter, D.L. 357/1994, i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici/elettronici dovevano essere trascritti su supporto cartaceo entro 3 mesi dal termine di presentazione del modello di dichiarazione dei redditi.
In deroga alla suddetta regola generale, il successivo c. 4-quater, disposizione introdotta dall’art 19-octies, c. 6, D.L. 148/2017, e successivamente modificata dall’art 12-octies, c. 1, D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), prevedeva che “la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza”.

Come si evince dalla lettura dei documenti parlamentari riferiti al cd Decreto Crescita, pareva dunque chiara l’intenzione del legislatore di considerare obbligatoria la stampa cartacea di tutti i libri contabili soltanto se richiesta dall’Amministrazione Finanziaria all’atto dell’accesso. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 236/2021 e risoluzione n. 16/2022, ha precisato che la semplificazione non riguardava le norme in tema di conservazione dei documenti che, entro il 3° mese successivo al termine previsto dalla norma per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, dovevano quindi essere conservati ai sensi del D.M. 17.06.2014 (archiviazione in formato elettronico) o, al contrario, stampati su carta.
Tale restrittiva posizione, pur se non condivisa dai giudici di legittimità (Cassazione, sent. 18.06.2019, n. 16253), trovava comunque supporto nel fatto che l’estensione prevista dal c. 4-quater fosse legata ad un evento incerto (verifica fiscale), in assenza del quale la conservazione (trascrizione su carta) avrebbe potuto non avvenire mai.
Con il D.L. 73/2022 (Decreto Semplificazioni), convertito nella L. 122/2022, pubblicata in G.U il 19.08.2022, la predetta perplessità pare superata. Recependo un emendamento presentato dal CNDCEC nel corso dell’audizione presso la Commissione Finanze e Bilancio della Camera, l’art 1, c. 2-bis, D.L. 73/2022, a novella del c. 4-quater, D.L. 357/1994, stabilisce ora espressamente che non solo la tenuta, ma anche la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici, su qualsiasi supporto, in difetto di trascrizione su carta nei termini di legge, siano da considerarsi regolari se, nel corso di un’ ispezione, le scritture risultano aggiornate e se, su domanda dei verificatori, vengono materializzate su carta.

Sarà dunque sufficiente tenere aggiornata, su qualsiasi supporto, la contabilità e presentare all’Amministrazione Finanziaria, su richiesta, i relativi registri.