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𝐎𝐛𝐛𝐥𝐢𝐠𝐨 𝐝𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐯𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐠𝐥𝐢 𝐢𝐧𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐥𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐚𝐭𝐞. (Leggi qui) 👇

Dopo l’assunzione in una scuola pubblica, il docente part-time che impartisce con regolarità lezioni private e ripetizioni, deve mantenere la partita Iva: l’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello 8.03.2024, n. 63, chiarisce che, in questo caso, l’insegnante, anche se dipendente pubblico, deve avere la propria partita Iva poiché svolge un’attività economica rilevante ai fini dell’imposta.

Il quesito riguardava il caso particolare di un docente che impartiva con regolarità lezioni di lingua straniera (con partita Iva) e che intendeva continuare tale attività, anche dopo aver vinto una cattedra part-time in una scuola statale. Nello specifico, si chiedeva se fosse possibile chiudere la partita Iva e beneficiare del regime agevolativo speciale previsto dalla legge di Bilancio 2019 (art. 1, cc. 13-16 L. 30.12.2018 n. 145), cioè l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15% sui compensi provenienti dallo svolgimento di lezioni private da parte di docenti titolari di cattedra.
Nello specifico, la legge di Bilancio 2019 a cui si fa riferimento, riconosce la possibilità di svolgere lezioni private da parte di docenti titolari di cattedra, sottoponendo tale reddito alla tassazione sostitutiva del 15%, senza alcun altro adempimento. Secondo tale interpretazione, non risulterebbe dunque obbligatoria l’apertura di una partita Iva e nemmeno il versamento di contributi previdenziali.

Nella propria risposta, l’Agenzia, esaminando quanto stabilito dai cc. 13-16 della legge di Bilancio 2019, chiarisce che gli stessi disciplinano il regime di tassazione dei redditi derivanti da lezioni private. Tuttavia, precisa che tali previsioni riguardano esclusivamente un aspetto reddituale legato a tali compensi. Nulla viene specificato dalla suddetta normativa in merito agli obblighi previsti in materia di Iva. Per tali obblighi occorre fare sempre riferimento agli artt. 1, 3 e 5 D.P.R. 633/1972 che prevede che l’Iva debba applicarsi: “(…) alle prestazioni di servizi da chiunque effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di arti e professioni”. Costituiscono “(…) prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere, quale ne sia la fonte”, mentre per esercizio di arti e professioni si intende: “(…) l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche (…)”. In tale contesto, l’Agenzia delle Entrate ribadisce il concetto di abitualità nell’accezione di “porre in essere atti economici con regolarità, sistematicità e ripetitività, finalizzati ad uno scopo”.

Avendo il contribuente dichiarato che intenderebbe svolgere con regolarità 5/6 lezioni a settimana, secondo l’Agenzia, tale attività non può essere considerata occasionale, configurando il requisito dell’abitualità. Sarà quindi necessario svolgerla attraverso l’apertura e la gestione di una partita Iva. Con esclusione, dunque, di attività svolte in modo meramente occasionale, in tutti gli altri casi risulta obbligatoria:
l’apertura della partita Iva;
l’emissione della fattura. Nel caso specifico delle lezioni private, la fattura sarà emessa in esenzione Iva ex art. 10, c. 1, n. 20 D.P.R. 633/1972, in quanto lezioni relative a materie scolastiche e universitarie.
Infine, l’Agenzia sottolinea che il regime speciale previsto dalla legge di Bilancio 2019, non è compatibile con il regime forfetario in quanto, quest’ultimo, non può essere adottato dalle persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito (art. 1, c. 57, lett. a) L. 190/2014).
Il docente, pertanto, dovrà mantenere la partita Iva e valutare in alternativa se:
continuare ad applicare il regime forfetario (art. 1, cc. 54-89 L. 190/2014) con tassazione del reddito, ai fini Irpef, con l’aliquota del 15%, senza applicazione dell’Iva, ma con obbligo di fatturazione (si ricorda che il regime forfetario è però incompatibile con il reddito da lavoro dipendente superiore a 30.000 euro);
applicare il regime speciale (art. 1, cc. 13-16 L. 145/2018) con applicazione dell’imposta sostitutiva Irpef del 15% sui compensi che derivano dall’attività di lezioni private e ripetizioni, con obbligo di fatturazione in regime di esenzione ai sensi dell’art. 10, n. 20 D.P.R. 633/1972 (salva l’opzione per dispensa degli adempimenti ex art. 36-bis D.P.R. 633/1972).

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #partitaiva #insegnanti
𝐁𝐎𝐍𝐔𝐒 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐒𝐓𝐈𝐌𝐄𝐍𝐓𝐈 𝟒.𝟎, 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐬𝐚𝐥𝐯𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟏-𝟐𝟎𝟐𝟐. (Leggi qui) 👇

Com’è noto l’art. 6 D.L. 39/2024 ha imposto, a partire dal 30.03.2024, l’obbligo di effettuare una complessa serie di comunicazioni prima di utilizzare i crediti di imposta. La norma riguarda esclusivamente i c.d. “investimenti 4.0” (disciplinati dall’art. 1, cc. da 1057-bis a 1058-ter L. 178/2020) e le spese relative alle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design, ideazione estetica e innovazione tecnologica (ex art. 1, cc. 200, 201, 202, 203, quarto periodo, 203-quinques, 203-sexies L. 160/2019).
Le comunicazioni da presentare (a pena dello scarto del modello F24) si differenziano a seconda delle date degli investimenti e delle spese di R&S. Infatti:
per investimenti e attività che si intendono effettuare a partire dal 30.03.2024, occorrerà effettuare una doppia comunicazione (ex ante ed ex post);
per gli investimenti e le spese R&S realizzati nel 2024 (fino al 29.03.2024) sarà necessaria la sola comunicazione ex post.
Quest’ultima è richiesta anche per investimenti 4.0 “relativi” al 2023, ma non, viceversa, per le spese R&S di tale periodo i cui crediti possono tuttora essere compensati liberamente.
Considerata la poca chiarezza del testo normativo nell’individuare la “datazione” degli investimenti 4.0 a cui applicare i nuovi obblighi, nella risoluzione 12.04.2024, n. 19/E, l’Agenzia delle Entrate aveva disposto un blocco generalizzato alla trasmissione degli F24 contenenti la compensazione dei seguenti codici tributo:
“6936” (beni materiali 4.0) e “6937” (beni immateriali 4.0) indicanti come anno di riferimento il 2023 e il 2024;
“6938”, “6939” e “6940” (crediti ricerca e sviluppo) indicanti l’anno 2024.
Tuttavia, considerato che l’anno da indicare nel modello F24 è quello di interconnessione e non quello di effettuazione dell’investimento, la sospensione disposta dall’Agenzia delle Entrate, violando quanto previsto dal D.L. 39/2024, ha avuto l’effetto di bloccare anche le compensazioni dei crediti d’imposta relativi agli investimenti 4.0:
effettuati nel 2022 (o addirittura nel 2021), disciplinati dall’art. 1, c. 1057 (o 1056) L. 178/2020;
interconnessi nel 2023 o nel 2024.
Questo effetto era lesivo del D.L. 39/2024 che, come visto sopra, impone di monitorare i soli investimenti effettuati nel 2023 e successivamente.

Chiarimento - Nel quadro sopra riepilogato era quindi atteso un intervento chiarificatore, per ripristinare la compensazione dei crediti d’imposta sugli investimenti effettuati anteriormente all’anno 2023 a prescindere dal momento di interconnessione. Coerentemente con quanto sopra, nella Faq del 16.04.2024, l’Agenzia delle Entrate ha integrato il contenuto della risoluzione n. 19/E/2024, riconoscendo la possibilità di compensare i crediti di imposta 4.0 relativi agli investimenti effettuati nel 2021 e nel 2022 (disciplinati dall’art. 1, cc. 1056 e 1057 L. 178/2020), in quanto esclusi dalla stretta disposta dall’art. 6 D.L. 39/2024.
Si ricorda che i crediti d'imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati rispettivamente:
dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (ovvero entro il 31.12.2022, a condizione che entro il 31.12.2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione);
dal 1.01.2022 al 31.12.2022 (ovvero entro il 30.11.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).
In particolare, in questi casi, al fine di operare la compensazione occorrerà indicare come anno di riferimento, non quello dell’avvenuta interconnessione (come generalmente è richiesto per questi crediti), ma quello in cui è iniziato l’investimento (ovvero il 2021 o il 2022) a prescindere dall'anno in cui lo stesso si è concluso o dal momento di interconnessione del bene strumentale (ad esempio, per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 occorrerà indicare l'anno di riferimento “2022”).

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #bonusinvestimenti
𝐃𝐞𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐯𝐚 𝐢𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐢 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐞. (Leggi qui) 👇

La Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia (sentenze nn. 39, 44 e 45/2024) ha stabilito che la ripetuta violazione degli obblighi di versamento dell’Iva da parte del fornitore di beni o servizi, di per sé, non può comportare il diniego del diritto alla detrazione dell’imposta da parte del committente/cessionario. Infatti, l’omesso versamento dell’Iva non può essere messo sullo stesso piano della frode Iva, tanto più se il Fisco non abbia ha prova dell’assenza di buona fede in capo al contribuente.

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𝐑𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐭𝐢𝐭𝐨𝐥𝐚𝐫𝐢 𝐞𝐟𝐟𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢. (Leggi qui) 👇

Dal 11.04.2024 è ripartito il registro dei titolari effettivi. Una nota inviata dal direttore generale alle Camere di commercio ha reso noto che il Tar del Lazio, in data 9.04.2024, ha pubblicato le sentenze con cui sono stati respinti i ricorsi sulla disciplina in materia. Si ribadisce la piena operatività di quanto stabilito sulla titolarità effettiva, compresa la scadenza del 11.04.2024. La riapertura dei relativi adempimenti di iscrizione lascia alle Camere di Commercio la scelta di come procedere.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #titolarieffettivi
𝐁𝐎𝐍𝐔𝐒 𝐌𝐎𝐁𝐈𝐋𝐈 𝟐𝟎𝟐𝟒. (Leggi qui) 👇

Il 2024 è ultimo anno (ad oggi) per fruire del Bonus mobili, prorogato con la legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 37 L. 234/2021) per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024. Per il 2024 spetta nella misura massima di spese pari a 5.000 euro; pertanto, la detrazione massima fruibile sarà di 2.500 euro (il 50% di 5.000), da ripartire in 10 quote annuali pari a 250 euro l’una.

Per fruire del Bonus mobili 2024 è necessario avere iniziato ad eseguire un intervento di recupero edilizio a partire dallo scorso 1.01.2023. Gli interventi edilizi in questione sono i seguenti:
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus;
ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile;
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.
Per fruire della detrazione per l’acquisto di mobili è necessario:
aver sostenuto le spese per l’intervento edilizio (anche solo una parte delle spese – Circ. 19/2020 - e non necessariamente le spese per l’intervento edilizio devono essere più alte di quelle per l’acquisto dell’arredo);
aver sostenuto la spesa per arredo soltanto dopo l’inizio dei lavori edilizi.
Se nel 2023 per ipotesi si è già fruito di 2.000 euro per acquistare mobili per la casa in ristrutturazione (iniziata per esempio il 2.03.2023) quest’anno, 2024, sono ancora disponibili 3.000 per l’acquisto di ulteriori mobili/elettrodomestici per l’arredo della casa in questione.
Il bonus è riferito alla singola unità immobiliare, quindi in caso di ristrutturazione di più unità spetta interamente per le diverse unità.

Le modalità di pagamento dell’arredo possono essere: bonifico, carta di credito o debito, finanziamento a rate. Non è ammesso l’assegno bancario o i contanti.
Se il pagamento è disposto con bonifico, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.

Si ricorda che gli acquisti di alcuni elettrodomestici, per i quali si può usufruire del bonus (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici) vanno comunicati all’Enea. Tutte le informazioni sull’invio della comunicazione sono disponibili sul sito dell’Enea, alla pagina dedicata al “Bonus casa”. La mancata o tardiva trasmissione non implica, tuttavia, la perdita del diritto alle detrazioni (risoluzione 18.04.2019 n. 46/E).

I documenti da conservare sono i seguenti:
la ricevuta del bonifico o di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito) o la documentazione di addebito sul conto corrente;
le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it #studiocommerciale #aggiornamenti #fiscaldata #catanzaro #bonusmobili
𝐄𝐜𝐨𝐛𝐨𝐧𝐮𝐬 𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐢𝐧𝐯𝐢𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐥𝐥’𝐄𝐧𝐞𝐚. (Leggi qui) 👇

La Cassazione, nella prima pronuncia di merito in materia (sentenza 21.03.2024, n. 7657), ha rigettato il ricorso delle Entrate e confermato che l’omesso o tardivo invio della comunicazione Enea oltre i 90 giorni dal termine dei lavori non provoca la perdita del diritto alla detrazione ecobonus 50-65%, all’epoca disciplinata dall’art. 1, cc. 344 e seg. L. 296/2006 (e attualmente dall’art. 14 D.L. 63/2013), perché questa conseguenza non è espressamente prevista dalle norme che regolano la materia.
La pronuncia è in disaccordo con la precedente ordinanza n. 34151/2022, precisando che la semplice tardività nella comunicazione (era prevista dall’art. 4 D.M. Economia 19.02.2007, e attualmente dall’art. 6 D.M. Sviluppo Economico 6.08.2020, c.d. decreto Requisiti) non è individuata dalle norme come causa di decadenza della detrazione.
In passato, nel merito, si segnalano le seguenti pronunce a favore dei contribuenti, considerando l’adempimento come di natura formale: Cgt I° grado Firenze n. 141/03/2023; secondo grado Lombardia, nn. 4318/22/2022 e 1125/2023; Ctr Lombardia n. 1500/17/2022 e Ctr Piemonte n. 314/06/2021. In senso contrario, le decisioni Ctr Trentino-Alto Adige nn. 35/01/2020 e 20/01/2021; Ctp Novara n. 24/02/2017.

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𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐚 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐨: 𝐧𝐨 𝐚𝐝 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐫𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐥𝐮𝐬𝐯𝐚𝐥𝐞𝐧𝐳𝐚. (Leggi qui) 👇

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 28.03.2024, n. 8386, ha affrontato il caso di un accertamento induttivo, ai fini delle imposte dirette, con il quale si richiedeva ai contribuenti la maggiore imposta derivante da un atto di vendita immobiliare. Il presupposto su cui l’Ufficio fondava la pretesa era unicamente la definizione, da parte dell’acquirente, del valore accertato ai fini dell’imposta di registro.
Il giudizio di appello, in particolare, riteneva legittimo l’accertamento induttivo, basato sul valore definito dall’acquirente ai fini dell’imposta di registro, e precisava inoltre che il contribuente (venditore) non aveva fornito la prova contraria ai fini delle imposte dirette.
Avverso la decisione d’appello il contribuente ricorre per Cassazione affermando che la pretesa erariale, in tema di imposte dirette, si fonda unicamente sul valore definito ai fini dell’imposta di registro. Il contribuente deduce, in particolare, la violazione dell'art. 5, c. 3 D.Lgs. 147/2015, la quale ha previsto che l'esistenza di un maggior corrispettivo non può presumersi sulla base del solo valore dichiarato accertato o definito ai fini dell'imposta di registro.

La decisione di legittimità, in continuità con altre sentenze sia di merito che di legittimità (Cassazione: sentenze nn. 9513/2018 e 12131/2019), conferma la bontà delle censure formulate dal ricorrente e statuisce che, in tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, c. 3 D.Lgs. 147/2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l'Amministrazione Finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria.
È utile ricordare infatti che, a seguito dell'intervento legislativo del 2015, la norma costituisce interpretazione autentica della previgente disciplina con efficacia retroattiva.

L’ordinanza in commento è un’ulteriore conferma dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità sul tema. Di recente, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3725/2024, aveva affrontato un caso del tutto analogo riguardante l’accertamento, ai fini delle imposte dirette, relativo a una vendita di un terreno edificabile e aveva precisato che l'art. 5, c. 3 D.Lgs. 14.09.2015, n. 147 ha previsto che gli artt. 58, 68, 85 e 86 del Tuir si interpretano nel senso che, per le cessioni di immobili e di aziende, nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro.

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𝐀𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐝𝐝𝐢𝐭𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐚𝐥 𝟑𝟎/𝟎𝟒. (Leggi qui) 👇

L’art. 7, c. 1 D.L. 39/2024 prevede che le disposizioni sul contraddittorio preventivo (art. 6-bis dello Statuto del contribuente) non si applicano agli atti emessi prima del 30.04.2024 e a quelli preceduti dall’invito al contraddittorio per l’accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997, in linea con le modifiche recate dal D.Lgs. 13/2024.
La proroga di 85 giorni dei termini di decadenza per la notifica degli atti di accertamento, prevista dall’art. 67 D.L. 18/2020, si applica non solo alle annualità in decadenza nel 2020, ma a tutti gli anni accertabili nel 2020, quindi anche agli omessi versamenti 2018 e alle infedeli/omesse denunce 2017. La loro scadenza ordinaria era fissata al 31.12.2023, poi prorogata al 25.03.2024.
Fino al 30.04.2024, gli Enti locali possono notificare atti di accertamento senza preoccuparsi del contraddittorio, ciò indipendentemente dall’approvazione del regolamento comunale di attuazione dello Statuto, visto che la decorrenza del contraddittorio non può essere derogata dal regolamento.

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L’art. 2389 c.c. prevede che i compensi spettanti ai membri del Cda sono stabiliti all’atto della nomina dall’assemblea, mentre l’art. 2364 c.c. stabilisce che l’assemblea ordinaria dei soci determina il compenso se non stabilito dallo statuto. La normativa del Codice Civile nulla precisa in tema di TFM, legittimo comunque in quanto compenso. È pertanto possibile prevedere un’indennità da riconoscere all’Amministratore al termine del mandato, tecnicamente Trattamento di Fine Mandato (TFM), indennità che consegue una tassazione più favorevole in capo all’Amministratore e per la società deducibilità dal reddito dell’importo accantonato. Vediamo quali attenzioni occorre seguire per ottenere i benefici fiscali.

Premessa - Gli Amministratori sono titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e la corresponsione dell’indennità di fine rapporto, “di fine carica”, ai sensi dell’art. 50, c. 2, lett. c-bis) Tuir, è un reddito assimilato al lavoro dipendente. Il TFM non è un obbligo, è una libera contrattazione tra Società e Amministratore. È previsto dal Tuir art. 17 “Tassazione separata” c. 1, lett. c), indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa se il diritto risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.
L’importo del TFM non è previsto, e la giurisprudenza al riguardo non è univoca; si consiglia, per giustificare la deducibilità in caso di verifica dell’’Amministrazione Finanziaria, che l’importo sia valutato rispettando alcune condizioni, ad esempio:
la congruità, rispetto ai ricavi/costi/utile esposti in bilancio (può essere importo fisso, variabile o in natura);
l’attività svolta dall’amministratore e la sua complessità.
La tassazione del TFM è separata quando il TFM è deliberato in data antecedente o contestuale alla carica; diversamente la tassazione è ordinaria. Al momento dell’erogazione, quindi criterio di cassa, la società applica la ritenuta Irpef del 20% (circ. Ag. Entrate 6.07.2001, n. 67 - art. 24 D.P.R. 600/1973) a titolo di acconto, mentre l’Amministrazione Finanziaria effettuerà il conguaglio in capo al percettore applicando l’aliquota media calcolata sul reddito del biennio precedente o la tassazione ordinaria se più favorevole. La tassazione sarà ordinaria nel caso di delibera del TFM nel corso del rapporto di collaborazione e sull’importo eccedente un milione di euro (circ. n. 3/E/2012). Attenzione nel caso di Amministratore professionista iscritto all’Ordine Professionale con propria partita Iva, in quanto in questo caso vige il principio di attrazione e quindi TFM tassato come reddito professionale.
La deducibilità dal reddito delle quote di TFM accantonate è prevista dagli artt. 105, c. 1 e 4 e 95, c. 5 del Tuir e, in argomento, segnaliamo la risoluzione n. 211/E/2008 “deducibilità degli accantonamenti”, la circolare nn. 10/E/2007 “requisito della data certa” e 25/E/2012 deducibilità del TFM in quanto compenso per l’Amministratore.

Trattamento previdenziale - L’Inps (circ. n. 7265/2002) ha stabilito che il TFM essendo indennità ai fini fiscali assimilata ai redditi di collaborazione coordinata, di conseguenza è soggetta a contribuzione, al lordo della ritenuta del 20%, nella misura prevista dalla gestione separata tenendo conto del massimale contributivo annuo (119.650 euro per 2024), oltre il quale non è dovuto il contributo.

Concludendo l’argomento, interessante l’ordinanza della Cassazione 14.04.2022, n. 12222 su rinuncia al TFM e importo comunque tassato.

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𝐂𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐢 𝐝’𝐢𝐦𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐢𝐧 𝐛𝐞𝐧𝐢 𝐬𝐭𝐫𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐢 𝟒.𝟎. (Leggi qui) 👇

Dal 2023 gli unici crediti d’imposta per l’acquisto di beni strumentali sono rimasti quelli con le caratteristiche Industria 4.0, materiali e immateriali. Si ricorda, infatti, che il credito sui beni strumentali generici è terminato con il 2022, con l’unica eccezione della prenotazione entro il 31.12.2022 ed effettuazione dell’investimento entro il 30.11.2023. Pertanto, dal 2023 resta fuori dall’agevolazione la categoria dei professionisti, essendo destinatari soltanto del bonus investimenti generici.

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali può spettare, quindi:
per l’acquisto di beni strumentali materiali Industria 4.0 - codice tributo 6936 - (allegato A, L. 11.12.2016 n. 232) ex art. 1, c. 1057-bis L. 178/2020 per gli investimenti effettuati dal 2023 al 2025 (ovvero 30.06.2026 con prenotazione) nella misura del:
20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
10% del costo per la quota di investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
5% del costo per la quota di investimenti tra 10 milioni e 20 milioni di euro (limite massimo annuale dei costi complessivamente ammissibili);
per l’acquisto di beni strumentali immateriali Industria 4.0 - codice tributo 6937 - (allegato B, L. 11.12.2016 n. 232) per gli investimenti effettuati nel 2023 (ovvero 30.06.2024 con prenotazione) ex art. 1, c. 1058 L. 178/2020, nella misura del 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Per gli investimenti effettuati nel 2024 (ovvero 30.06.2025 con prenotazione) ex art. 1, c. 1058-bis L. 178/2020, nella misura del 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
A differenza dei crediti in beni generici, per fruire del credito sui beni Industria 4.0 è necessario, oltre al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e al riferimento normativo sulle fatture, redigere una perizia tecnica asseverata di un ingegnere o perito industriale o un attestato di conformità di un ente certificatore, che attestino le caratteristiche tecniche affinché i beni siano inclusi nell’allegato A o B e la relativa interconnessione. Per beni (A o 😎 di importo inferiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ex D.P.R. 445/2000) rilasciata dal legale rappresentante.
La perizia o la dichiarazione sostitutiva devono, appunto, attestare che il bene ha le caratteristiche tecniche previste dalla normativa e che possa interconnettersi con il sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Pertanto, la perizia/dichiarazione di fatto stabilisce la data (o meglio, l’anno) a partire dalla quale il bene è interconnesso e quindi può iniziare a essere utilizzato in compensazione nel limite di una delle 3 rate annuali previste.
Pertanto, se il bene è/sarà interconnesso nel corso del 2024, si ritiene sia possibile fruire della prima delle 3 rate in un mese qualsiasi del 2024, avendo cura di conservare la documentazione necessaria in caso di controlli, tra cui la perizia di stima suddetta, che non deve essere inviata telematicamente, ma soltanto conservata in caso di controllo.
La normativa, infatti, prevede che il credito possa essere utilizzato a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni; quindi, letteralmente non è specificato “dalla data” di avvenuta interconnessione, ma “dall’anno”; si ritiene che la norma intenda che nel corso dell’anno in questione è possibile iniziare a utilizzare il credito. A conferma di ciò si ricorda che l’art. 1, c. 1059 L. 178/2020 ha disposto che, nel caso in cui l’interconnessione dei beni 4.0 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per i beni generici.
È richiesto, infine, solo per gli investimenti Industria 4.0, l’invio di una comunicazione al MiMiT utilizzando l’apposito modello (tuttavia il mancato invio della comunicazione non inficia la spettanza del credito).

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𝐒𝐭𝐨𝐩 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐢 𝐝𝐞𝐛𝐢𝐭𝐢 𝐞𝐫𝐚𝐫𝐢𝐚𝐥𝐢 𝐬𝐜𝐚𝐝𝐮𝐭𝐢. (Leggi qui) 👇

L’art. 4, c. 1 D.L. 29.03.2024, n. 39 (pubblicato nella G.U. del 29.03.2024) ha introdotto nuovi limiti per l’utilizzo in compensazione dei crediti derivanti da bonus edilizi.

In via preliminare occorre ricordare che l’art. 121 D.L. 34/2020 disciplina l’opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura come alternative all’utilizzo diretto della detrazione derivante da bonus edilizi (si ricorda che l’accesso alle alternative alla detrazione era stato previsto con riferimento alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2024. Tuttavia, a partire dal 17.03.2023, il D.L. 11/2023 ha introdotto un divieto generalizzato dell’esercizio dell’opzione per la cessione dei bonus edilizi).
Questo istituto riguarda (oltre che il superbonus) le seguenti agevolazioni:
recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, c. 1, lett. a), b) e d) del Tuir);
efficienza energetica (artt. 14 D.L. 63/2013 e 119, cc. 1 e 2 D.L. 34/2020);
adozione di misure antisismiche (artt. 16, cc. da 1-bis a 1-septies D.L. 63/2013 e 119, c. 4 D.L. 34/2020);
bonus facciate (art. 1, cc. 219 e 220 L. 160/2019);
installazione di impianti fotovoltaici (artt. 16-bis, c. 1, lett. h) del Tuir e 119, cc. 5 e 6 D.L. 34/2020);
installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (artt. 16-ter D.L. 63/2013 e 119, c. 8 D.L. 34/2020);
superamento ed eliminazione di barriere architettoniche (art. 119-ter D.L. 34/2020).
In questo contesto, con l’inserimento del comma 3-bis all’art. 121 D.L. 34/2020, il D.L. 39/2024 ha introdotto un nuovo blocco alla cessione dei crediti prevedendo che, in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi a imposte erariali o ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate con importo superiore a 10.000 euro, non è possibile accedere all’istituto della compensazione con i crediti d’imposta disciplinati dall’art. 121 D.L. 34/2020, presenti nella piattaforma telematica sul sito dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, questo divieto:
è applicabile in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte erariali, nonché agli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate per importi complessivamente superiori a 10.000 euro scaduti nei termini di pagamento;
non è applicabile in presenza di provvedimenti di sospensione o di piani di rateazione in corso non decaduti;
è applicabile in via temporanea (ovvero fino al momento di regolarizzazione dei debiti con l’Erario) e fino a concorrenza degli importi relativi ai ruoli e ai carichi, ovvero non su tutto l’ammontare (pertanto, in presenza di un ruolo per 30.000 euro e un credito per 80.000 euro, sarà possibile compensare fino a 50.000 euro);
riguarda sia i crediti che derivano dall’esercizio della cessione del credito sia quelli derivanti dall’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura.
In ogni caso, ai sensi del nuovo comma 3-bis, restano validi gli ordinari termini di utilizzo delle quote annuali dei crediti disciplinati dall’art. 121, c. 3; pertanto, i cessionari dovranno fruire dei crediti derivanti da bonus edilizi con le stesse scadenze previste per il beneficiario iniziale (da ciò deriva che, nonostante l’avvenuto pagamento del debito, nel frattempo il relativo credito potrebbe anche essere scaduto).
Per le modalità attuative del blocco occorrerà attendere l’approvazione di uno specifico regolamento ministeriale.

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L’arresto definitivo allo sconto in fattura e cessione del credito per il superbonus e il bonus del 75% per le barriere architettoniche è contenuto nel nuovo D.L. 29.03.2024, n. 39 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29.03.2024 n. 75) “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119 -ter del D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.07.2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria” , entrato in vigore lo scorso 30.03.2024.

Sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni - Il decreto (art. 1) prevede l’eliminazione, per gli interventi successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, delle residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni per il cosiddetto sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni.

Aree terremotate - Il decreto (art. 1) prevede che sia consentito ancora l’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito per gli interventi di cui all'art. 119, cc. 1-ter, 4-ter e 4-quater D.L. 19.05.2020, n. 34, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6.04.2009 e a far data dal 24.08.2016. La deroga trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6.04.2009.

Alcuni casi applicabili di cessione o sconto in fattura - Inoltre, si prevede (art. 1) che sia possibile beneficiare della cessione del credito o dello sconto in fattura qualora:
in data antecedente all’entrata in vigore del decreto (30.03.2024) sia stata presentata una CILAS per i lavori non condominiali relativi al superbonus;
per i lavori condominiali, prima dell’entrata in vigore del decreto (30.03.2024), risulti presentata la CILAS e adottata la delibera condominiale avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori il cui committente è il condominio;
sia già stata presentata l’istanza per l’ottenimento del titolo abilitativo avente ad oggetto lavori da superbonus che comportano la demolizione e ricostruzione dell’edificio;
per gli interventi diversi dal superbonus sia stata già presentata la richiesta di un titolo abilitativo;
per i lavori diversi da superbonus e che non richiedono un titolo abilitativo, i lavori siano già iniziati, oppure se non sono iniziati sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori agevolati diversi dal superbonus e sia stato versato un acconto sul prezzo.
Bonus barriere architettoniche - Per il bonus barriere architettoniche è ancora possibile effettuare la cessione del credito o fruire dello sconto in fattura per le spese sostenute fino al 30.03.2024 (art. 1). Le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto è presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario e siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Remissione in bonis - Nell’art. 2 è stabilita l’eliminazione della remissione in bonis, cioè la possibilità di sanare i piccoli errori nelle comunicazioni di sconto in fattura e cessione del credito pagando una piccola sanzione. Questa possibilità avrebbe consentito di usufruire dei bonus fino al 15.10.2024. Con il nuovo dettato normativo, invece, non si vuole andare oltre il termine del 4.04.2024. Ricordiamo che, entro questa data, i contribuenti devono inviare le comunicazioni relative alla scelta dello sconto in fattura e della cessione del credito e l’intenzione dell’Esecutivo è quantificare subito l’ammontare delle opzioni.

Trasmissione dei dati per le spese agevolabili fiscalmente - L’art. 3, al fine di garantire un’adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche e finanziarie connesse alle agevolazioni, introduce misure volte ad acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili. L’omessa comunicazione delle informazioni relative agli interventi già avviati sarà punita con una sanzione amministrativa di 10 mila euro, mentre i nuovi interventi perderanno l’agevolazione.
I soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell’art. 119 del D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.07.2020, n. 77, trasmettono all’ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:
a) i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
b) l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data del 30.03.2024;
c) l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c);
Per le finalità sopra evidenziate, i soggetti che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili trasmettono al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione, le informazioni inerenti agli interventi agevolati, relative:
ai dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
all’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto;
all’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto negli anni 2024 e 2025;
alle percentuali delle detrazioni spettanti.
Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni e le relative variazioni:
i soggetti che entro il 31.12.2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui all’art. 119, c. 13-ter D.L. 34/2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
i soggetti che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1.01.2024.
Debiti con il Fisco - L’art. 4 dell’articolato in esame introduce misure per evitare che i contribuenti, i quali hanno debiti nei confronti dell’Erario usufruiscano dei bonus edilizi. In presenza di debiti superiori a 10.000 euro (se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza), la norma prevede la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti ai bonus edilizi.

Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE - Il decreto (art. 5) prevede infine l’introduzione di misure volte a prevenire le frodi in materia di cessione dei crediti ACE, riducendo a una la possibilità di cessione ed estendendo la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione, nonché ampliando i controlli preventivi in materia di operazioni sospette.

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